Cassazione Civile, Sentenza n. 5916/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Fondazione chiedeva il rimborso (agevolazione prevista dall'art. 6 DPR 601/1973) di quote IRES relative ai periodi d'imposta 2018-2021, sostenendo di operare nei settori di rilevanza sociale e di aver destinato i proventi ai fini istituzionali; l'Agenzia ha formato silenzio-rifiuto. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso; in appello la CTR ha confermato l'accoglimento ritenendo assolto l'onere probatorio dalla Fondazione in ordine alla natura non imprenditoriale delle attività e alla destinazione dei proventi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: (i) errore di diritto perché la CTR non ha richiesto la prova che la Fondazione svolgesse direttamente ed esclusivamente (o prevalentemente) le attività meritorie previste dall'art. 6 DPR 601/73; (ii) mancata o insufficiente valutazione probatoria circa la natura imprenditoriale della gestione (partecipazioni, immobili, patti parasociali) e circa la reale destinazione e spettanza dei proventi; (iii) erronea valutazione di progetti ed erogazioni che l'Agenzia ritiene estranei alle finalità dell'art. 6.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondate le censure dell'Agenzia nella parte essenziale, censurando la motivazione della sentenza d'appello che si era limitata a rilevare la destinazione dei proventi senza verificare il concreto svolgimento diretto e prevalente di attività meritorie da parte della Fondazione e senza adeguata istruttoria sulla natura imprenditoriale dell'attività (partecipazioni, gestione immobiliare, patti parasociali, percentuale effettiva di impiego dei proventi). La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo il quale, per fruire del beneficio di cui all'art. 6, la fondazione deve dimostrare non solo la destinazione delle risorse ma l'effettivo svolgimento diretto (o prevalente) di attività di promozione sociale/culturale e l'assenza di caratteri imprenditoriali; la documentazione probatoria deve essere congrua e specifica. Alla luce di ciò la sentenza impugnata è stata cassata (con rinvio per nuovo esame al giudice di merito) per omessa/insufficiente motivazione e istruttoria.
Norme richiamate
art. 6 DPR 601/1973
Disciplina l'agevolazione IRES per enti il cui fine è equiparato per legge a finalità di beneficenza o istruzione; la Corte interpreta la norma richiedendo che l'ente svolga direttamente ed esclusivamente o prevalentemente l'attività meritoria per poter beneficiare della riduzione dell'aliquota; la mera destinazione di proventi non è sufficiente.
art. 36 D.Lgs. 546/1992
Richiamato in relazione a profili procedurali e di motivazione nel processo tributario; usato nella censura di nullità di motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità per vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
Norma di cassazione per vizio di motivazione e falsa applicazione della legge; invocata dall'Agenzia per far rilevare errori di diritto e di motivazione.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova; la Corte ribadisce che l'onere di provare i requisiti per l'agevolazione grava sulla Fondazione.
d.lgs. n. 153/1999 (riforma Ciampi) e successive modifiche
Richiamato per ricostruire la natura storica e giuridica delle fondazioni bancarie e le conseguenti presunzioni in materia di gestione delle partecipazioni bancarie; la Corte distingue la disciplina storica e le implicazioni probatorie.
art. 23 T.U.B. (richiamato)
Menziionato fra le forme di condizionamento che possono far ricadere l'ente nella gestione della banca (es. poteri di intervento), rilevanti ai fini dell'esclusione dall'agevolazione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 28.12.2023
Richiamata dalla CTR per sostenere che i redditi da locazione possono beneficiare dell'agevolazione se destinati a fini istituzionali e se la gestione immobiliare non ha carattere imprenditoriale; la Corte però osserva che la prassi non può sovrapporsi al necessario accertamento del concreto svolgimento dell'attività meritoria.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2022
Richiamata in tema di prassi interpretativa sulle condizioni di applicazione dell'agevolazione; la Corte segnala che la prassi ha valore informativo ma non può sostituire l'accertamento giudiziale del requisito dell'attività diretta.
Trattato CE, art. 87 (divieto di aiuti di Stato)
Richiamato per avvertire che il riconoscimento dell'agevolazione va valutato anche alla luce della compatibilità con il divieto di aiuti di Stato; la prova dell'attività esclusivamente sociale è necessaria anche per assicurare compatibilità unionale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. SS.UU. 27619/2006; Cass. 4278/2010; Cass. 27300/23; Cass. 16906/20; Cass. 31203/24; Cass. Sez. U. n. 5069/2016 e altre)
La Corte richiama e conferma i precedenti: le fondazioni bancarie devono dimostrare il concreto e prevalente svolgimento di attività meritorie e l'assenza di tratti imprenditoriali; va valutata anche la presenza di patti parasociali, partecipazioni e gestione immobiliare.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione di cui all'art. 6 DPR 601/1973 una fondazione deve dimostrare non solo la destinazione dei proventi a fini istituzionali, ma l'effettivo svolgimento diretto (o prevalente) di attività di promozione sociale o culturale; la mera erogazione di contributi non basta.
- L'onere della prova grava sulla fondazione: bisogna produrre documentazione specifica e idonea (statuto adeguato, programmi, bilanci completi, regolamenti, libri contabili, delibere, certificazioni e ogni elemento che attesti l'attività concreta svolta e la destinazione dei proventi).
- Deve essere accertata l'assenza di caratteri imprenditoriali nella gestione delle risorse: rilevano la natura della gestione immobiliare, l'entità e la natura delle partecipazioni, patti parasociali e altri elementi che possano configurare influenza o controllo su imprese.
- La percentuale di proventi effettivamente destinata alle finalità istituzionali è un elemento rilevante; accantonamenti o incrementi patrimoniali non chiaramente motivati possono indebolire la richiesta di agevolazione.
- Se la fondazione finanzia progetti realizzati da terzi, è necessario dimostrare un ruolo attivo di progettazione, controllo o supervisione, non solo un mero stanziamento di risorse.
- L'interpretazione della norma agevolativa è restrittiva: i benefici fiscali derogano al principio generale e richiedono una verifica rigorosa e documentata dei presupposti.
- La prassi amministrativa (circolari) può fornire chiarimenti utili, ma non esime il giudice dal verificare i requisiti sostanziali richiesti dalla giurisprudenza e dalla legge.
- Occorre valutare anche la compatibilità con le regole dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato: l'agevolazione è giustificabile solo se l'attività è effettivamente di natura sociale e non comporta vantaggi selettivi indebiti sul mercato.
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