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Sentenza

Sentenza n. 12552/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento del verbale, n. 59/A del 28 febbraio 2023, riguardante la prova di esame dal ricorrente, conosciuta a seguito di istanza di acceso agli atti in data 14 marzo 2023; - della scheda di valutazione del ricorrente del 28 febbraio 2023 conosciuta a seguito di istanza di accesso agli atti in data 14 marzo 2023; - della convocazione n. 1311 del 3 febbraio 2023 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- con la quale il ricorrente è stato chiamato per l’espletamento delle prove motorio-attitudinali il 28 febbraio 2023; - della graduatoria finale del concorso e del relativo decreto di approvazione n. 207 del 17 aprile 2023 entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Personale Supplemento straordinario n. 1/14 bis – del 18 aprile 2023; e ove occorra - del Bando di concorso per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con Decreto n. 34 del 21 febbraio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 25 febbraio 2022; - di ogni atto connesso, presupposto e collegato;

Giustizia amministrativa202308726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di mancato superamento della prova di resistenza motoria, scheda di valutazione, convocazione alla prova, graduatoria finale e relativo decreto di approvazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al mancato superamento della prova motorio-attitudinale di resistenza, consistente nella percorrenza di 1.000 metri. Egli ha registrato il tempo di 3 minuti, 57 secondi e 6 centesimi, superiore al limite di 3 minuti e 55 secondi previsto dal bando per i candidati di genere maschile. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato il proprio infortunio alla gamba sinistra, che lo aveva indotto a rinviare la prova per tre volte e che, secondo il ricorrente, persisteva anche alla data dell’esame. Con il secondo motivo ha dedotto erronea valutazione dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria, contestando altresì, in via subordinata, la clausola del bando relativa alla gestione delle riconvocazioni, poiché non sarebbe stato chiaro il sistema utilizzato per la misurazione del tempo. Con il terzo motivo ha contestato le modalità di cronometraggio, deducendo errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità, assumendo che il cronometraggio manuale fosse inattendibile per la precisione della strumentazione, per la mancata attestazione della qualifica di cronometrista e per il numero dei cronometristi impiegati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il bando prevedeva il superamento della prova con un tempo non superiore a 3 minuti e 55 secondi e stabiliva, per la prova sui 1.000 metri, il cronometraggio elettronico automatico, con cronometraggio manuale parallelo effettuato da due componenti della commissione e utilizzabile, nel tempo più favorevole al candidato, solo in caso di problemi tecnici derivanti da condizioni climatiche avverse o dal malfunzionamento delle apparecchiature. Quanto all’infortunio, il giudice ha osservato che il ricorrente non aveva subito alcun infortunio durante la prova del 28 febbraio 2023, non aveva dichiarato prima della prova la persistenza del disturbo e non aveva prodotto una certificazione medica idonea ad attestare la persistenza della patologia alla data dell’esame; le certificazioni depositate erano anteriori e i relativi periodi di guarigione risultavano già decorsi. Non era quindi dimostrata l’impossibilità di sostenere la prova né l’illegittimità della riconvocazione o dell’esclusione. Le censure sul cronometraggio sono state ritenute non provate: il ricorrente non aveva indicato quale specifica violazione del protocollo fosse stata commessa e non aveva dimostrato che il tempo fosse stato rilevato manualmente anziché con il sistema elettronico previsto dal bando. È stata quindi ritenuta legittima la declaratoria di mancato superamento della prova e il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 8 del bando di concorso

    Le prove d’esame sono costituite da tre prove motorio-attitudinali.

    La disposizione disciplina le prove motorio-attitudinali, le modalità di superamento e la gestione degli infortuni e delle riconvocazioni.

  • Allegato A del bando di concorso

    La “Prova 2” prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.000 metri piani nel minor tempo possibile.

    La prova di resistenza si supera con un tempo non superiore a 3 minuti e 55 secondi per i candidati di genere maschile; il tempo è rilevato principalmente mediante sistema elettronico automatico, con cronometraggio manuale parallelo utilizzabile nei casi tecnici previsti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un bando concorsuale stabilisce un tempo-limite oggettivo per il superamento di una prova atletica, il mancato rispetto di tale soglia comporta il mancato superamento della prova, salvo che il candidato dimostri specifiche circostanze idonee a incidere sulla regolarità della prova o sull’applicazione della lex specialis.
  • Il candidato che abbia ottenuto precedenti rinvii per motivi di salute deve dimostrare, con una dichiarazione tempestiva o con idonea certificazione riferita alla data della prova, la persistenza dell’impedimento sanitario; certificazioni anteriori, relative a periodi di guarigione già decorsi, non sono sufficienti a giustificare un ulteriore rinvio o a contestare l’esclusione.
  • Le contestazioni sulle modalità di cronometraggio di una prova concorsuale devono indicare la concreta violazione del protocollo previsto dal bando e devono essere assistite da adeguata prova; non è sufficiente allegare in modo generico l’inaffidabilità della misurazione o presumere che sia stato utilizzato un sistema diverso da quello stabilito.
  • Quando il bando prevede un sistema elettronico di rilevazione del tempo e un cronometraggio manuale sussidiario, quest’ultimo assume rilievo solo nelle ipotesi tecniche espressamente contemplate dalla lex specialis e secondo il criterio più favorevole al candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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