Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - Lecce, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal MASE, e per quanto di competenza dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC, in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), presentata in data 18.11.2022 (acquisita al prot. MITE/58455 in data 18.11.2022), e perfezionata con nota acquisita al prot. MASE/52437 in data 4.4.2023, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla “realizzazione di un impianto agrivoltaico, della potenza di 61,954 MWp, e delle relative opere di connessione alla Stazione di connessione elettrica SE” da realizzarsi nei Comuni di Francavilla Fontana (BR), Villa Castelli (BR), Grottaglie (TA), Roccaforzata (TA) denominato “Marangiosa” - Proponente Luminora Marangiosa S.r.l. - progetto PNIEC [ID. 9154]; e per la condanna ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.pa., dell’art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. del MASE e, per quanto di competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC, a provvedere, con un provvedimento espresso, sull’istanza presentata dalla società, con contestuale istanza di nomina, ex art. 117 comma 3 c.p.a., in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, di un Commissario ad acta; e per l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore del ricorrente del cinquanta percento dei diritti di istruttoria versati, pari ad € 12.099,13, per il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento così come prescritto dall’art. 25 comma 2-ter del d.lgs. 152/2006.

Giustizia amministrativa202500491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico da 61,954 MWp e richiesta di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, per quanto di competenza, del Ministero della Cultura, rispetto all'istanza di VIA presentata nel novembre 2022 e perfezionata nell'aprile 2023. Il progetto, relativo a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione, è stato qualificato come progetto PNIEC rientrante nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006. La ricorrente ha sostenuto che erano decorsi i termini previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006 per la consultazione, per l'espressione del parere della Commissione e per l'adozione del provvedimento finale di VIA, senza l'adozione di un atto espresso. Ha contestato la giustificazione dell'amministrazione, fondata sull'esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti e sul coinvolgimento del Ministero della Cultura. Ha inoltre chiesto la condanna del MASE al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a euro 12.099,13, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006. Nel corso del giudizio la Commissione Tecnica ha adottato, il 19 febbraio 2026, lo schema di provvedimento favorevole con prescrizioni, trasmesso dal MASE al Ministero della Cultura il 27 febbraio 2026, ma il procedimento non era ancora concluso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione avverso il silenzio, rilevando che il ricorso contra silentium mira ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e prescinde dal contenuto discrezionale del provvedimento richiesto. Il progetto rientra nella disciplina speciale dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006: la Commissione avrebbe dovuto predisporre lo schema di VIA entro i termini normativi e il MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro venti giorni. Poiché lo schema è stato adottato solo dopo la proposizione del ricorso e il provvedimento finale non era ancora intervenuto, il termine di conclusione risultava superato. L'avvio del subprocedimento presso il Ministero della Cultura non sospendeva il termine finale, poiché la fase di concerto doveva svolgersi all'interno del termine complessivo di trenta giorni. Inoltre, essendo l'impianto localizzato in un'area idonea ex lege, trovava applicazione l'art. 11-quater, comma 1, del d.lgs. 190/2024: il parere del Ministero della Cultura aveva natura obbligatoria ma non vincolante e, decorso inutilmente il termine, il MASE doveva comunque concludere il procedimento. Neppure i criteri legali di priorità nella trattazione delle pratiche giustificavano il mancato rispetto dei termini procedimentali. Il TAR ha quindi ordinato al MASE di adottare un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e previa istanza. Ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria: essendo stati versati euro 24.198,27, il MASE è stato condannato a pagare euro 12.099,13. Il Ministero della Cultura è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; le spese nei confronti delle altre amministrazioni sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Fondamento dell'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Applicabile per la tutela contro il silenzio; la nomina del commissario ad acta è stata riservata a una fase successiva, in caso di ulteriore inadempimento e previa istanza.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione l'obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Richiamato in combinato disposto con la disciplina speciale VIA ai fini delle conseguenze economiche del mancato rispetto del termine procedimentale.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua la categoria dei progetti PNRR, PNIEC e assimilati sottoposti alla competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla disciplina speciale dei termini.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione e la pubblicazione della documentazione relativa all'istanza di VIA, dalla quale decorrono i termini speciali.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la fase di consultazione pubblica, la cui conclusione rileva per il termine di espressione della Commissione.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

    Stabilisce termini speciali e vincolanti per lo schema e per il provvedimento finale di VIA; il concerto del Ministero della Cultura deve essere acquisito nel termine complessivo di trenta giorni e il suo subprocedimento non sospende tale termine.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.

    Il mancato rispetto dei termini del procedimento VIA comporta il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del potere sostitutivo in caso di mancata conclusione del procedimento.

  • art. 11-quater, comma 1, d.lgs. 190/2024

    Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

    Per gli impianti localizzati in aree idonee ex lege, il parere del Ministero della Cultura è obbligatorio ma non vincolante; il MASE deve concludere comunque il procedimento anche in assenza del parere.

  • art. 28, comma 4, d.l. 69/2013

    Richiamato nell'istanza introduttiva in relazione alla domanda di rimborso derivante dal mancato rispetto dei termini procedimentali.

  • art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater, d.lgs. 199/2021

    Richiamato per qualificare l'area di localizzazione dell'impianto come area idonea ex lege.

Massime di principio

  • L'azione contro il silenzio è esperibile quando l'amministrazione omette di concludere un procedimento rispetto al quale sussiste un obbligo normativo di provvedere; ai fini dell'accertamento dell'inerzia non rileva il contenuto, discrezionale o vincolato, del provvedimento finale richiesto.
  • Per i progetti VIA rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, i termini previsti dall'art. 25, comma 2-bis, per l'espressione della Commissione e per l'adozione del provvedimento finale devono essere rispettati anche quando il procedimento coinvolga il Ministero della Cultura.
  • Il subprocedimento di concerto con il Ministero della Cultura, previsto nell'ambito del termine finale per l'adozione della VIA, non sospende né proroga il termine complessivo di conclusione del procedimento.
  • Quando un impianto VIA è localizzato in un'area idonea ex lege, il Ministero della Cultura esprime un parere obbligatorio ma non vincolante; decorso inutilmente il termine per tale parere, l'autorità procedente deve comunque adottare il provvedimento finale.
  • La sopravvenuta previsione di criteri legali di priorità nella trattazione delle pratiche non consente all'amministrazione di superare i termini procedimentali normativamente stabiliti per la conclusione del procedimento VIA.
  • Il mancato rispetto dei termini speciali di conclusione del procedimento VIA per i progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.