Ordinanza n. 4380/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale n. G05991 del 5 maggio 2026, nella parte in cui dispone l’esclusione dell’Ing. Alessio Primavera, la successiva Determinazione n. G06309 del 11 maggio 2026 di scorrimento della graduatoria, nella parte in cui procede allo scorrimento in luogo dell’inquadramento del ricorrente, la nota prot. n. 320700 del 25 marzo 2026 quale atto presupposto/prodromico; nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura di mobilità per la posizione di dirigente-architetto e conseguente scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale che ne disponeva l’esclusione dalla procedura di mobilità, la successiva determinazione di scorrimento della graduatoria in luogo del suo inquadramento e la nota presupposta, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava il possesso del titolo di studio richiesto dalla lex specialis: la procedura aveva ad oggetto la posizione di “dirigente-architetto” e richiedeva espressamente una laurea in architettura. Il ricorrente sosteneva, implicitamente, l’applicabilità del principio di equivalenza delle discipline al proprio titolo di studio, mentre l’amministrazione aveva ritenuto il requisito non soddisfatto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente, allo stato e impregiudicata ogni valutazione definitiva, il fumus boni iuris. La lex specialis qualificava testualmente la posizione come “dirigente-architetto” e richiamava una specifica laurea in architettura; tale previsione escludeva, nella valutazione cautelare, l’applicazione del principio generale di equivalenza delle discipline, che non ha portata inderogabile. Non è stata adottata una decisione definitiva sull’annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda di sospensione per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per giustificare la compensazione delle spese di lite in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, la lex specialis può richiedere una specifica classe o disciplina di laurea quando individua una posizione professionale determinata e qualificata; tale previsione può escludere, in sede cautelare, l’applicazione automatica del principio generale di equivalenza delle discipline.
- Il principio di equivalenza delle discipline di laurea non ha portata inderogabile e non prevale necessariamente sulle prescrizioni puntuali della lex specialis.
- La sospensione cautelare non può essere concessa quando, sulla base della lex specialis e degli atti disponibili, manca il fumus boni iuris, ferma restando la valutazione definitiva nel merito.
Come è indicizzato
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