Cassazione Penale, Sentenza n. 40359/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro (14/03/2024) che aveva confermato il rigetto disposto dal GIP (ottobre 2023) della richiesta di sequestro preventivo nei confronti di Mariyan Hristov e Tsvetan Kamenov. Il Procuratore deduce un unico motivo, relativo solo a Tsvetan Kamenov: per i capi 1-2-3 (articoli indicati con 110 e 615-ter, 110 e 640-ter, 110 e 615-quater) denuncia la manifesta illogicità della motivazione circa l'insussistenza della gravità indiziaria; per il capo 5 (110 e 640 cod. pen.) censura la mera apparente motivazione in ordine all'insussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso avverso provvedimenti del Tribunale del Riesame in materia di misure cautelari reali sia ammissibile solo per violazione di legge (art. 325, c.1, cod. proc. pen.), e quindi le doglianze fondate sulla presunta manifesta illogicità della motivazione (richiamabili a fattispecie diverse, art. 606, c.1, lett. e) cod. proc. pen.) non sono consentite in questa sede. Inoltre il Procuratore non ha efficacemente contrastato le argomentazioni del GIP e del Tribunale del Riesame, la cui motivazione è stata ritenuta dotata di sufficiente consistenza argomentativa. Decisione pronunciata il 13/09/2024: ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è ammessa solo per violazione di legge; pertanto censure basate su manifesta illogicità della motivazione non sono ammissibili in questa sede.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Le doglianze attinenti alla manifesta illogicità della motivazione rientrano in una diversa ipotesi processuale richiamata da questa norma e non sono quindi utilizzabili nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti del riesame sulle misure reali.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 3, comma 8 (richiamato)
art. 3, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento procedurale alla trattazione scritta del ricorso; la trattazione scritta è stata applicata secondo la normativa emergenziale e i successivi richiami legislativi indicati nell'ordinanza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge: non è la sede per rinnovare censure basate su "manifesta illogicità" della motivazione.
- Se si vuole impugnare il rigetto o la conferma di un sequestro preventivo, le doglianze devono essere incentrate su vizi giuridici o violazioni normative formali piuttosto che sulla valutazione logico-argomentativa delle prove.
- Censure che consistono nel ritenere la motivazione "mera apparenza" o formalistica rischiano l'inammissibilità se non sono ricondotte a specifiche violazioni di legge o di principio processuale.
- Nelle impugnative contro decisioni del riesame è importante confrontare puntualmente e testualmente la motivazione del GIP e quella del Tribunale del riesame, evidenziando dove si sarebbe verificata una concreta violazione di norme procedurali o sostanziali.
- Quando gli argomenti riguardano la gravità indiziaria o le esigenze cautelari, occorre dimostrare che il giudice ha errato nell'applicazione della norma (ad es. assenza di presupposti legali) e non limitarsi a sottolineare supposte incongruenze argomentative.
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