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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva negato la continuazione tra la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla ditta "Cannatà Antonio Biagio" e le condanne per associazione per delinquere e bancarotta delle società "Ernil trans" e "Politrasporti di V. Andronico". Denunciava vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che i beni (veicoli) oggetto della bancarotta della ditta individuale erano poi stati trasferiti e distratti dalla società Polistrasporti, per cui la continuazione avrebbe dovuto essere riconosciuta. Inoltre censurava la rideterminazione della pena dopo l'accoglimento parziale dell'istanza, sul presupposto che la Corte non aveva motivato l'aumento per i reati satellite e non aveva indicato i criteri di ricalcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tempestività, rilevando che il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. (per i provvedimenti in camera di consiglio, richiamato dall'art. 666, comma 6 c.p.p.) decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (avvenuta il 26/02/2021) e che il ricorso, depositato il 18/04/2021, è quindi intempestivo. Conseguentemente la Corte non ha esaminato nel merito i motivi di doglianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (secondo la relativa modifica normativa).

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in camera di consiglio; applicato per dichiarare l'intempestività del ricorso.

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiama l'art. 585 per i termini nel procedimento esecutivo; utilizzato per collegare la disciplina dei termini all'ordinanza impugnata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la multa/versamento alla Cassa delle ammende in caso di soccombenza o inammissibilità; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla continuazione di reati; citata nel ricorso come criterio di verifica della commisurazione tra le sentenze (identità di persone, tempo, modo di esecuzione e comunanza di disegno criminoso). Anche se richiamata, la Corte non si è pronunciata nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferito come uno dei reati considerati nella seconda sentenza (associazione di tipo mafioso); menzionato nel contesto della rideterminazione della pena.

  • art. 216 legge fallimentare

    Riferito come norma relativa alla bancarotta fallimentare; citata tra i reati della seconda sentenza per i quali si contestava l'aumento di pena non motivato.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata perché ha modificato l'art. 616 c.p.p.; la Corte ha richiamato la norma nel pronunciare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, ord. 13/6/2000 n.186

    Citate le indicazioni sulla determinazione equitativa delle sanzioni pecuniarie da parte del giudice; richiamata a giustificazione dell'importo determinato.

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in camera di consiglio è di 15 giorni e decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito: il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
  • Nei procedimenti esecutivi va sempre verificata con attenzione la data di notifica dell'avviso di deposito; la tempestività è requisito di ammissibilità non sanabile tardivamente.
  • Quando si impugna il diniego di riconoscimento della continuazione tra reati, è necessario documentare in modo chiaro e comparativo i profili di identità di persone, tempo, modo di esecuzione e comunanza di disegno criminoso previsti dall'art. 81, comma 2, cod. pen.; tuttavia tali questioni non saranno esaminate se il ricorso è inammissibile per motivi formali.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per intempestività, il giudizio sulle censure relative alla determinazione della pena o alla qualificazione giuridica dei fatti rimane inalterato e non può essere sostituito dalla Corte di cassazione.
  • La presentazione tempestiva e curata del ricorso da parte del difensore è cruciale: la perdita del termine può comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanne al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda/versamento alla Cassa delle ammende.

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