Sentenza n. 2493/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.S.P.O. del Questore di Siracusa, della durata di tre anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi di transito e aggregazione dei tifosi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il D.A.S.P.O. deducendo: 1) violazione degli artt. 7, 8 e 9 della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento di potere, assumendo che il provvedimento non fosse stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e che le riprese video non dimostrassero una condotta violenta nei confronti dell’arbitro, che egli avrebbe invece soccorso; 2) violazione dell’art. 6 della l. n. 410/1989, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, assenza di pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, travisamento, ingiustizia manifesta e sviamento, contestando la ricostruzione dei fatti e valorizzando una dichiarazione sostitutiva resa da un giocatore; 3) violazione dell’art. 16 Cost. e sproporzione della misura, poiché il divieto riguardava un ambito territoriale molto ampio, un arco temporale di due ore prima e due ore dopo gli eventi e manifestazioni sportive pressoché quotidiane, incidendo inoltre sulla possibilità di raggiungere centri specializzati per visite di controllo rese necessarie da gravi patologie.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta infondata: il provvedimento indicava le particolari esigenze di celerità, consistenti nella necessità di impedire la partecipazione del destinatario, minorenne, alle imminenti manifestazioni sportive e di prevenire la reiterazione di condotte analoghe. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui il D.A.S.P.O., per la sua natura preventiva e per le esigenze di urgenza connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, non deve ordinariamente essere preceduto dalla comunicazione di avvio. È stata respinta anche la censura relativa all’istruttoria e ai presupposti del provvedimento: le riprese video acquisite agli atti dimostravano in modo evidente la condotta violenta posta in essere dal ricorrente nei confronti dell’arbitro già a terra. Non sono state ritenute decisive né la mancata identificazione dell’aggressore da parte dell’arbitro, che lo aveva indicato come possibile dirigente, né la dichiarazione sostitutiva prodotta successivamente all’adozione del D.A.S.P.O. Il terzo motivo è stato respinto perché l’arco temporale del divieto, dalle due ore precedenti alle due ore successive alle manifestazioni, è stato ritenuto coerente con la finalità preventiva della misura e con l’esigenza di garantire l’allontanamento ordinato delle tifoserie dagli impianti e dai luoghi frequentati dai tifosi. L’allegata necessità di raggiungere centri specializzati non è risultata documentata; il TAR ha osservato che, se adeguatamente provata, avrebbe potuto essere fatta valere mediante un’istanza di riesame limitatamente alle zone interdette e agli orari interessati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito con sentenza breve, previo avviso alle parti e loro audizione in camera di consiglio.
artt. 7, 8 e 9 l. 241/1990
particolari esigenze di celerità
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrano particolari esigenze di celerità; tali esigenze sono state ravvisate nella necessità di prevenire la partecipazione imminente a manifestazioni sportive e la reiterazione di condotte lesive dell’ordine pubblico.
art. 6 l. 410/1989
La misura preventiva è stata ritenuta legittima sulla base dell’istruttoria documentale e, in particolare, delle riprese video attestanti la condotta violenta.
art. 16 Cost.
Il divieto di accesso e transito è stato ritenuto non sproporzionato in relazione alla finalità di prevenzione delle turbative e alla necessità di assicurare l’ordinato deflusso delle tifoserie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente nella diffusione della pronuncia.
Massime di principio
- Il D.A.S.P.O., in quanto misura preventiva finalizzata a impedire ulteriori turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento quando l’amministrazione evidenzi, o risultino comunque intrinseche alla misura, particolari esigenze di celerità collegate all’imminenza degli eventi sportivi.
- La legittimità del D.A.S.P.O. può fondarsi su riprese video acquisite dall’amministrazione quando esse consentano di ricostruire in modo evidente la condotta violenta, anche se la persona offesa non sia stata in grado di identificare con certezza l’autore nell’immediatezza.
- Una dichiarazione sostitutiva formata e prodotta solo dopo l’adozione del D.A.S.P.O. non è idonea a prevalere sull’evidenza obiettiva delle riprese video, ove queste dimostrino chiaramente la condotta contestata.
- La previsione del divieto di accesso e transito dalle due ore precedenti alle due ore successive alle manifestazioni sportive può risultare proporzionata quando sia funzionale a prevenire scontri e turbative e a garantire l’ordinato afflusso e deflusso delle tifoserie.
- La deduzione di esigenze sanitarie o di spostamento incompatibili con le aree e gli orari coperti dal D.A.S.P.O. deve essere adeguatamente documentata; in mancanza, non determina l’illegittimità della misura, ferma la possibilità di chiedere all’amministrazione un riesame circoscritto delle zone interdette.
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