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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2648/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il tentato omicidio di Vincenzo Laurentino (15/03/2023). La difesa censura la motivazione sulla "attualità del pericolo di recidiva" ex art. 274 lett. c) c.p.p., invocando l'incensuratezza della Senzio, la confessione resa all'interrogatorio di garanzia e il breve lasso di tempo (circa due mesi) tra il fatto e l'applicazione della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il breve intervallo temporale (due mesi) non esclude di per sé il pericolo attuale di recidiva e il Tribunale del riesame ha correttamente valorizzato la gravità delle modalità del fatto (accoltellamento con lama di circa 30 cm, reazione violenta e sproporzionata, comportamento omertoso e silenzio prolungato) come indizi concreti di pericolosità sociale e di rischio di commissione di altri reati analoghi. Conseguentemente il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c), codice di procedura penale

    art. 274, lett. c), c.p.p.

    Il requisito del "pericolo attuale di recidiva" per la misura cautelare va valutato prognosticamente sulla base di elementi concreti; non richiede una previsione di un'occasione imminente o specifica per delinquere

  • art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137

    art. 23, d.l. 28/10/2020, n.137

    Consente la trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte di cassazione; qui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi di tale norma

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di pronunciare condanne alle spese processuali e di ordinare il versamento di somme nella Cassa delle ammende; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa

  • art. 94, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 94, co. 1-ter e 1-bis, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non dispone la rimessione in libertà, per gli adempimenti sul mantenimento o meno della custodia

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Corte Cost. n.186 del 13/6/2000

    Richiamata come riferimento sulle condizioni che consentono o escludono l'esenzione da talune somme a carico del condannato; qui la Corte ha ritenuto non ricorrere le condizioni per esenzione dalla somma a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione citata

    Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016; Sez. 2, n. 9367 del 30/11/2018 (dep. 2019)

    Principio consolidato secondo cui il pericolo di recidiva è un giudizio prognostico che può fondarsi su elementi concreti e non richiede l'indicazione di un'occasione specifica o immediata per delinquere; sufficiente la probabilità di ricaduta in delitti della stessa specie

Massime di principio

  • Il pericolo di recidiva ai fini della custodia cautelare è valutazione prognostica: non serve dimostrare un'imminente occasione di delinquere, ma elementi concreti che rendano probabile una ricaduta.
  • La gravità delle modalità del fatto (arma utilizzata, potenziale letalità, sproporzione della reazione) può prevalere sull'assenza di precedenti e sulla confessione nel determinare il giudizio di pericolosità.
  • Un intervallo temporale relativamente breve tra il fatto e l'applicazione della misura (es. due mesi) non esclude automaticamente il pericolo attuale di recidiva.
  • Comportamenti posteriori al fatto, come il silenzio prolungato, l'omertà o la mancata collaborazione, possono essere valorizzati come indici di pericolosità sociale.
  • La mera ammissione dei fatti o la dichiarata incapacità di controllo emotivo non garantiscono di per sé l'esclusione della misura: occorre dimostrare elementi che attenuino concretamente la prognosi di recidiva (es. terapia, perizia psichiatrica favorevole, affidabilità di controlli alternativi).
  • Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare fondato sul pericolo di recidiva è utile produrre elementi concreti e valutabili (relazioni cliniche, programmi di trattamento, garanzie di controllo, prove di collaborazione) che possano modificare la valutazione prognostica del giudice.

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