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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28568 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata e della volontà concorde delle parti di porre fine al giudizio. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, contestando un maggior reddito d’impresa. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto integralmente l’appello della contribuente. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio, tuttavia, la società ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017, provvedendo al pagamento previsto.

Norme richiamate

  • Art. 11 del D.L. n. 50/2017

    Definizione agevolata delle controversie tributarie

    La definizione agevolata, una volta validamente richiesta e perfezionata mediante il pagamento previsto, determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e consente la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

    In caso di cessazione della materia del contendere, il giudizio viene dichiarato estinto; le spese possono essere compensate tra le parti, come avvenuto nella controversia.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il pagamento risulta perfezionato, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto perché viene meno l’oggetto della lite.
  • La definizione agevolata non equivale necessariamente a una pronuncia di merito che stabilisca chi avesse ragione sull’accertamento originario: la causa si chiude per cessazione della materia del contendere.
  • Se entrambe le parti chiedono l’estinzione e la compensazione delle spese, il giudice può accogliere entrambe le richieste, lasciando ciascuna parte sostenere le proprie spese.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare sia la presentazione della domanda di definizione sia il completamento degli adempimenti e dei pagamenti richiesti dalla normativa applicabile.

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