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Sentenza

Sentenza del 30/01/2023 n. 2775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava in Cassazione la decisione della CTR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che attestasse il deposito dell'atto in posta (c.d. CAD). In sede di revocazione l'Agenzia ha sostenuto che la Corte avrebbe applicato il modello di notificazione previsto dall'art. 8 della L. n. 890/1982 (che richiede la CAD in caso di temporanea assenza o rifiuto) invece di quello relativo alla consegna a persona diversa dal destinatario (art. 139 c.p.c., comma 4 e art. 7 L. n. 890/1982), ritenendo quindi erroneamente non perfezionata la notificazione sulla base della sola spedizione e produzione degli avvisi di ricevimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia non denunci fosse un errore di fatto immediatamente rilevabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ma piuttosto una contestazione su una scelta interpretativa e valutativa della Corte relativa al modello di notificazione applicabile al caso (punto controverso), quindi non sindacabile in sede di revocazione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • Legge n. 890/1982, art. 8

    Regola il caso di mancata consegna per temporanea assenza o rifiuto: per la prova del perfezionamento della notificazione tramite servizio postale è necessaria la produzione della CAD (avviso di ricevimento che comunica il deposito in ufficio postale). La Corte ha ritenuto applicabile questo modello al caso esaminato.

  • Legge n. 890/1982, art. 7

    Disciplina la consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario (es. portiere). L'Agenzia ha sostenuto che tale modello avrebbe reso sufficiente l'avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona che ha ritirato la raccomandata.

  • Codice di Procedura Civile, art. 139, comma 4

    Riguarda la notificazione a persona diversa dal destinatario e principi relativi alla prova della ricezione: la questione su quale modello applicare (art. 139/ L.890/82 art.7 vs art.8) è stata posta dall'Agenzia ma ritenuta controversa e non idonea alla revocazione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 291

    Norma sulla rinnovazione della notificazione; la Corte ha osservato che non ricorrevano i presupposti per disporre la rinnovazione nel caso in esame.

  • Codice di Procedura Civile, art. 391-bis

    Regola l'istanza di revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dell'azione revocatoria.

  • Codice di Procedura Civile, art. 395, comma 1, n. 4

    art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Definisce l'errore di fatto rilevante in revocazione (falsa percezione della realtà o svista materiale rispetto a fatti decisivi). La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato dall'Agenzia non rientrasse in questa fattispecie poiché attiene a valutazioni giuridiche e punti controversi.

Massime di principio

  • Quando la notificazione è effettuata con raccomandata tramite servizio postale e l'atto non è consegnato direttamente al destinatario per temporanea assenza o rifiuto, la prova del perfezionamento richiede la CAD (avviso che attesti il deposito in ufficio postale): la sola prova di spedizione non è sufficiente.
  • Se la raccomandata è consegnata a persona diversa dal destinatario (es. portiere), può trovare applicazione il regime di cui all'art. 139 c.p.c. e alla L. n. 890/1982, art. 7: in tali casi l'avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona che ha ritirato può costituire prova della notificazione, ma la qualificazione del caso concreto è rilevante e va valutata attentamente.
  • In sede di Cassazione e in particolare in revocazione, la contestazione di scelte interpretative o punti giuridicamente controversi non costituisce 'errore di fatto' rimediabile: la revocazione è ammessa solo per errori fattuali immediatamente e oggettivamente rilevabili (art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4).
  • Per evitare rischi di inammissibilità per vizi di notificazione è prudente depositare tempestivamente tutti gli avvisi di ricevimento e, se necessario, reiterare la notificazione (ad es. al difensore) e documentarne il deposito in cancelleria.
  • In materia di procedure tributarie la prova della regolarità delle notificazioni è cruciale: la mancanza di documentazione probatoria specifica (es. CAD quando richiesta) può determinare l'inammissibilità dei rimedi impugnatori.
  • Se permangono dubbi sull'adeguatezza del modello di notificazione applicabile al caso concreto, considerare misure precauzionali (notificazioni multiple o alla residenza e al difensore) per assicurare la regolarità processuale.

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