Cassazione Penale, Ordinanza n. 02646/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il provvedimento impugnato ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale di cui il condannato beneficiava, dopo che questi era stato trovato dalla polizia a bordo di un'autovettura con due scatoloni contenenti tabacchi lavorati esteri di contrabbando per circa 18,800 kg. Il ricorrente ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione, nonché violazione di legge, sostenendo che la revoca sarebbe stata adottata in modo automatico, senza una reale valutazione della sua personalità e della concreta significatività della condotta; ha inoltre contestato la decorrenza ex tunc della revoca, ritenendola sproporzionata rispetto a un fatto che, secondo la difesa, non presentava particolare allarme.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali e volte a sollecitare una rivalutazione del merito, quindi non proponibili in sede di legittimità; inoltre ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva già valutato la condotta come univocamente indicativa di una marcata insofferenza alle regole e dell'incapacità del soggetto di comprendere la funzione rieducativa della misura alternativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La revoca di una misura alternativa può essere sorretta dalla valutazione della condotta del beneficiario come indice di insofferenza alle regole e di mancata comprensione della funzione rieducativa del trattamento, senza che ciò integri di per sé un automatismo illegittimo.
- Quando il giudice di sorveglianza dia conto in modo coerente e non manifestamente illogico della significatività della condotta tenuta dal condannato, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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