Cassazione Penale, Ordinanza n. 00509/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Deduceva, in sintesi: che la sostanza rinvenuta in casa fosse destinata all'uso personale; che quella ritirata da terza persona non fosse mai stata effettivamente ricevuta dall'imputato, con conseguente difetto dell'elemento oggettivo; che mancassero elementi per escludere la destinazione all'uso personale; che la motivazione di colpevolezza fosse carente perché non ricostruiva le fasi precedenti la ricezione della droga e non valutava gli elementi difensivi; che dovesse riconoscersi l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; infine che dovessero concedersi le attenuanti generiche. In memoria difensiva insisteva per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, per lo più, una pedissequa reiterazione delle censure già svolte in appello e disattese con motivazione adeguata dalla Corte territoriale, dunque generici e non specifici. Ha inoltre osservato che la motivazione impugnata aveva valorizzato il dato complessivo del quantitativo di stupefacente, le modalità di approvvigionamento, l'eterogeneità delle sostanze e il materiale per il confezionamento, elementi idonei a escludere sia l'uso personale sia la lieve entità. Quanto alla cessione, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato può perfezionarsi anche con l'accordo, prima della traditio, o con la consegna materiale. Quanto alle attenuanti generiche, ha reputato corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva analiticamente escluso la presenza di elementi positivi sufficienti a concederle. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata per la detenzione/cessione di stupefacenti; i motivi difensivi miravano a escluderne la configurabilità per uso personale o per difetto dell'elemento oggettivo.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie lieve è configurabile solo in presenza di minima offensività, valutata globalmente sulla base di qualità e quantità della droga, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se un indice risulta assorbente in senso negativo, gli altri non incidono.
art. 62-bis cod. pen.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi; l'incensuratezza, da sola, non basta più dopo la riforma del 2008.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un confronto critico con la decisione impugnata, i motivi già dedotti in appello e puntualmente respinti dal giudice di merito.
- Ai fini dell'esclusione della destinazione allo spaccio o della configurazione della lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve valorizzare una valutazione complessiva del fatto; il solo dato ponderale non è di per sé sufficiente, ma la combinazione di quantità, modalità di approvvigionamento, pluralità/eterogeneità delle sostanze e materiale da confezionamento può sorreggere la decisione.
- L'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è configurabile soltanto quando la condotta presenti minima offensività; la presenza di un indice contrario particolarmente significativo può rendere superflui gli altri parametri favorevoli.
- In tema di cessione di stupefacenti, la consumazione può avvenire sia con l'accordo tra cedente e cessionario, sia con la consegna materiale della sostanza, a seconda delle modalità concrete di realizzazione del fatto.
- Le attenuanti generiche non possono essere concesse automaticamente in base alla sola incensuratezza: il giudice può negarle con motivazione sintetica ma argomentata quando non emergano elementi positivi ulteriori.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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