Sentenza del 23/01/2019 n. 1749 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 96 del T.U.I.R. La questione riguardava la misura del credito d’imposta per le ritenute subite all’estero sui dividendi distribuiti da una società svizzera. Secondo l’Agenzia, il credito non poteva riguardare l’intera ritenuta estera, ma soltanto la quota corrispondente alla percentuale dei dividendi esteri effettivamente imponibile in Italia, pari nel caso concreto al 40%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero deve essere limitato alle sole imposte riferibili alla parte dei dividendi esteri che concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia. Non è quindi detraibile la quota di imposte estere relativa alla parte dei dividendi esente in Italia, poiché rispetto a tale quota non sussiste un rischio di doppia imposizione. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15, comma 1, T.U.I.R.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero è riconoscibile soltanto nei limiti della quota riferibile ai redditi esteri che concorrono effettivamente alla formazione del reddito imponibile in Italia. La norma mira a evitare la doppia imposizione, non a consentire il recupero di imposte estere relative a redditi esenti in Italia.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 96 T.U.I.R.
La disposizione è stata richiamata per individuare la percentuale dei dividendi esteri che concorre alla formazione del reddito imponibile italiano. Nel caso concreto, essendo gli utili distribuiti da una società con sede in un Paese extracomunitario, la quota imponibile era pari al 40%; pertanto, il credito spettava solo in relazione a tale quota.
Codice di procedura civile, art. 384
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero è finalizzato esclusivamente a neutralizzare la doppia imposizione sul reddito tassato sia all’estero sia in Italia.
- Quando solo una parte del reddito estero concorre alla base imponibile italiana, il credito deve essere proporzionalmente limitato alle imposte estere riferibili a quella parte.
- Non è possibile utilizzare il credito d’imposta italiano per recuperare imposte estere relative a redditi o quote di reddito esenti in Italia, perché su tali componenti non si verifica una doppia imposizione.
- La verificabilità del credito richiede di collegare l’imposta estera alla specifica quota di reddito estero imponibile in Italia, applicando la percentuale prevista dalla disciplina fiscale vigente nel periodo d’imposta interessato.
- L’eventuale emendabilità della dichiarazione fiscale non amplia il credito spettante: consente di correggere la dichiarazione, ma il rimborso resta subordinato ai limiti sostanziali previsti dalla legge.
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