Cassazione Penale, Sentenza n. 37958/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di minaccia. Deduce in primo motivo vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 191, 192, 194 c.p.p.) per presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa emerse in fase di controesame rispetto alle indagini preliminari e al dibattimento. Con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine prescrizionale, comprensivo della sospensione di 92 giorni, è decorso nel settembre 2023, prima della sentenza di appello del 16 aprile 2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che si tratti essenzialmente di contestazione della motivazione del giudice di merito e che, dopo l'introduzione dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p. e dell'art. 39-bis d.lgs. 274/2000, il sindacato di legittimità sulle sentenze di appello contro il giudice di pace è fortemente limitato. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha accertato che il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi), decorrente dal 1° dicembre 2015 e sospeso per 92 giorni, è venuto a scadenza il 1° settembre 2023, anteriore alla sentenza di appello del 16 aprile 2024. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato. Sono comunque confermate e mantenute ferme le statuizioni civili (interessi civili) disposte dal Giudice di pace e confermate dal Tribunale, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione contro sentenza del giudice di pace si considera ritualmente depositato presso la cancelleria del tribunale della cui circoscrizione fa parte l'ufficio del giudice di pace; ciò ha rilevanza ai fini della tempestività dell'appello.
artt. 191, 192, 194 cod. proc. pen.
Norme relative all'assunzione e valutazione della prova testimoniale e al controesame; nel caso la Corte ha ritenuto la doglianza rivolta alla motivazione non ammissibile in cassazione nelle parti di merito.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 lett. a), b), c.; comma 2-bis
Limiti dei motivi di ricorso per cassazione contro sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace; la prescrizione rientra tra i motivi consentiti (lett. b) se dedotta come estinzione del reato).
art. 39-bis d.lgs. 28/2000
Norma normativa collegata alle restrizioni del sindacato di legittimità sulle sentenze di appello per i reati di competenza del giudice di pace; contribuisce a delineare i limiti alla rilevabilità in cassazione delle questioni di merito.
art. 129 cod. proc. pen.
Riguarda cause di non punibilità e sospensione della prescrizione; la Corte ha verificato l'assenza di cause di non punibilità che avrebbero impedito la dichiarazione di prescrizione.
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di annullamento per prescrizione, possono comunque rimanere ferme le statuizioni civili; la Corte ha confermato gli interessi civili disposti in primo grado.
Massime di principio
- La prescrizione intervenuta prima della pronuncia di una sentenza di appello può essere dedotta in cassazione ed è motivo valido per ottenere l'annullamento senza rinvio degli effetti penali.
- Le doglianze che attaccano la motivazione e il merito delle valutazioni probatorie del giudice di merito sono in larga parte inammissibili in cassazione, soprattutto per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, alla luce dei limiti introdotti dall'art. 606 c.p.p. e dal d.lgs. n. 274/2000.
- Il deposito dell'appello presso la cancelleria del tribunale competente per circoscrizione è considerato valido e tempestivo ai sensi dell'art. 582 c.p.p., anche se successivamente si procede al deposito presso la cancelleria dell'ufficio che ha emesso la sentenza, purché la notificazione della sentenza non sia ancora avvenuta.
- Le statuizioni civili (risarcimento/interessi) possono sopravvivere all'annullamento penale per prescrizione ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; quindi l'estinzione del reato non comporta necessariamente la caduta delle conseguenze civili già accertate.
- Per impugnare con successo la motivazione delle valutazioni probatorie in Cassazione è necessario farlo rientrare in profili di violazione di norme processuali sanzionate espressamente (nullità, inutilizzabilità, decadenze) o nei motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.; la mera discordanza valutativa non è sufficiente.
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