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Ordinanza

Ordinanza n. 12885/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - dell’autorizzazione regionale al trasferimento del vincolo di demanio civico di spettanza del comune di Subiaco dalla zona di Monna dell’Orso su terreni asseritamente patrimoniali situati in località Torcolano rilasciata con Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura della Regione Lazio n. G12235 del 18.09.2024, pubblicata mediante il BUR Lazio in data 28.09.2024; - di ogni altro atto comunque connesso con quello impugnato, ivi compreso il silenzio-assenso serbato dalla competente Soprintendenza del Ministero della Cultura e della deliberazione del Consiglio comunale di Subiaco n. 41 del 09.08.2023; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento prot. 1111522 in data 11.11.2025 della Regione Lazio, Direzione Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare – “Area Vigilanza Urbanistico-edilizia, Poteri sostitutivi, Accertamenti di compatibilità”, con la quale è stata comunicata la chiusura e l’archiviazione dei fascicoli di vigilanza n. 120/2014 e n. 36/2019 aventi ad oggetto l’attività di vigilanza urbanistico-edilizia in Comune di Subiaco (RM), zona Monna dell’Orso; - del permesso di costruire n. 2435 del 30.06.2017, avente ad oggetto i manufatti ubicati sulle terre interessate alla sdemanializzazione, citato nel predetto provvedimento prot. 1111522/2025 – non prodotto in giudizio (neanche dalla difesa comunale) – con il quale il Comune di Subiaco ha autorizzato, senza limiti di tempo, il mantenimento sul demanio civico di manufatti realizzati con titoli originariamente temporanei; - della Attestazione di conformità edilizia e urbanistico-paesaggistica rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale con nota prot. 1372884 del 28.11.2023; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale (anche non conosciuto), ivi compresi tutti gli atti pregiudiziali nominati e di cui è possibile l’individuazione nel resto del ricorso, anche esaminando le censure proposte.

Giustizia amministrativa202412636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego tacito del Comune di Subiaco sull’istanza di accesso documentale del 24 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (contitolari demanio civico)

Prevale il privato

La controversia

Nel corso del giudizio di annullamento dell’autorizzazione regionale al trasferimento del vincolo di demanio civico e dei successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno presentato al Comune di Subiaco un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo l’ostensione di: un parere legale relativo alla vigenza della concessione alla società concessionaria; le deliberazioni consiliari di proroga della concessione; la documentazione sulle spese legali sostenute dal Comune nei giudizi riguardanti il demanio civico; la documentazione sulle spese sostenute per la procedura di sdemanializzazione; i documenti relativi ai corrispettivi concessori dovuti e pagati. Trascorsi inutilmente trenta giorni, i ricorrenti hanno dedotto un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo, quale contitolari del demanio civico e parti nei giudizi demaniali e nel presente giudizio, sostenendo che i documenti fossero necessari per tutelare le proprie posizioni e verificare la legittimità della concessione e della procedura di sdemanializzazione. Il Comune non ha fornito una specifica controdeduzione sull’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ritenendo che i richiedenti fossero indubbiamente titolari di un interesse personale, concreto e attuale all’ostensione degli atti ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990. Ha quindi ordinato al Comune di Subiaco di esibire tutti i documenti richiesti con l’istanza del 24 febbraio 2026 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, mediante deposito in giudizio. La liquidazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’esigenza di difesa in giudizio consente l’accesso ai documenti amministrativi quando il richiedente dimostri un interesse personale, concreto e attuale collegato alla tutela della propria posizione giuridica.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre, nel corso del giudizio, una domanda di accesso relativa a documenti detenuti da una pubblica amministrazione.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti entro il termine fissato dal giudice.

  • art. 10 l.r. Lazio 9 settembre 1983, n. 59

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla durata massima decennale delle concessioni per le seggiovie; il TAR non decide nel merito tale questione nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. è accoglibile quando il richiedente dimostri un interesse personale, concreto e attuale all’acquisizione dei documenti, collegato alla tutela di una posizione giuridica dedotta nel giudizio principale.
  • L’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990 può essere riconosciuto a chi sia parte del giudizio principale e chieda documenti amministrativi pertinenti alle questioni controverse, quando la loro conoscenza sia funzionale all’esercizio della difesa.
  • In presenza dei presupposti dell’accesso difensivo e dell’inerzia dell’amministrazione protrattasi per trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione integrale dei documenti richiesti, stabilendo un termine e disponendo il deposito in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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