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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25716/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 116 c.d.s. e aveva confermato la sua responsabilità per il solo reato di uso di atto falso, dopo aver ritenuto il documento contestato falsamente formato. Con il primo motivo ha dedotto un'inosservanza di norma processuale per l'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione dei benefici di legge; con il secondo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo ha denunciato omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta falsità del documento, sostenendo la necessità di una perizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile per genericità della richiesta originaria di benefici di legge; il secondo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi e la personalità dell'imputato; il terzo indeducibile, poiché la mancata attivazione di una perizia non integra di per sé motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., e la difesa non aveva indicato lacune o manifeste illogicità decisive nella motivazione della sentenza impugnata. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 c.d.s.

    Il reato concorrente di guida senza patente è stato dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 489 c.p.

    È il solo reato per cui è stata confermata la responsabilità dell'imputato, trattandosi di uso di atto falso.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata attivazione della perizia non può essere dedotta come omessa assunzione di prova decisiva, perché la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva ai fini del ricorso per cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando la motivazione richiami l'assenza di elementi positivamente valutabili e la personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di benefici di legge o di altri temperamenti sanzionatori deve essere sorretta da specifiche allegazioni; in mancanza, la censura in cassazione è indeducibile per genericità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censura se il giudice di merito indica elementi negativi o rileva l'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
  • La perizia non è, di regola, una prova decisiva in senso tecnico ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché è mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è deducibile in cassazione solo se la parte evidenzia specifiche lacune o manifeste illogicità della motivazione su punti decisivi che l'assunzione della prova avrebbe presumibilmente evitato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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