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Ordinanza

Ordinanza n. 1797/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione I, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della decisione di primo grado. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda atti amministrativi contrastanti con il regolamento regionale in materia di pascolo. Il Comune ha sostenuto, in sede cautelare, la sussistenza dei presupposti per la sospensione della sentenza, ma il testo non specifica gli ulteriori motivi d’appello né le censure articolate contro la pronuncia di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza. Ha escluso il fumus boni iuris, rilevando il contrasto degli atti impugnati con il regolamento regionale in materia di pascolo. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché non era provato un pericolo grave e irreparabile derivante dalla sentenza impugnata; il Comune doveva comunque riesaminare la domanda dell’appellato, il quale non vantava allo stato una pretesa attuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza impugnata in appello richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
  • Il fumus boni iuris è escluso quando gli atti amministrativi oggetto della controversia risultino, alla luce degli atti disponibili in fase cautelare, contrastanti con la disciplina regolamentare regionale applicabile.
  • Il periculum in mora non è configurabile in assenza della prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata, soprattutto quando l’amministrazione debba ancora riesaminare la domanda dell’interessato e quest’ultimo non abbia una pretesa attuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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