Cassazione Penale, Sentenza n. 08592/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a Varallo Giuseppe (art. 612, comma 2, c.p.) e, tuttavia, aveva confermato la condanna alle conseguenze civili (risarcimento di €1.000 e spese processuali €1.700). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione (mancata valutazione di conclusioni trasmesse via PEC, inattendibilità della parte offesa, omessa motivazione sulla quantificazione del danno e sulle spese processuali) e presentava motivi nuovi (derubricazione in minaccia semplice per l'uso di un'ascia da lavoro, ulteriore censura sull'inattendibilità della persona offesa, omessa motivazione sull'entità del danno e sulla responsabilità a fini civili nonostante la prescrizione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato infondato o inammissibile gran parte dei motivi (in particolare quelli che attaccano il merito penale, non sindacabili in Cassazione dopo l'accertamento della causa di estinzione del reato, salvo violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.). Ha invece accolto il quarto motivo aggiunto relativo all'omessa motivazione sulla responsabilità ai fini civili: la Corte d'appello, pur constatata la prescrizione, non aveva valutato il merito della responsabilità civile e quindi non aveva adeguatamente motivato le statuizioni civili. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; la liquidazione delle spese per il grado di legittimità è rimessa al giudice del rinvio. Gli altri motivi civilistici sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili; le conclusioni trasmesse via PEC sono state ritenute prive di autonomo contenuto argomentativo e quindi non idonee a integrare la nullità.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma identificata come titolo di reato contestato; la sentenza di merito ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione senza sindacare sulla natura della condotta sotto il profilo penale
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176
Predisposizione normativa che ha consentito l'invio di memorie via PEC nei procedimenti di emergenza Covid-19; la giurisprudenza richiede che tali memorie abbiano contenuto argomentativo autonomo per poter integrare diritto di intervento difensivo
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata in relazione alla nullità generale per lesione del diritto di intervento dell'imputato qualora memorie inviate via PEC non vengano valutate e abbiano contenuto argomentativo autonomo
art. 129, comma 2 c.p.p.
Norma che consente in Cassazione di dedurre vizi di motivazione anche dopo l'accertamento di una causa di estinzione del reato; la Corte ha osservato che i motivi proposti non hanno sostenuto la violazione di questa norma
art. 622 c.p.p.
Regola la riassunzione delle questioni civili dinanzi al giudice civile dopo l'esito definitivo sulle questioni penali; la corte ha rinviato gli aspetti civili al giudice civile competente ai sensi di questa norma
Massime di principio
- Se il reato si estingue per prescrizione durante il giudizio d'appello, la Cassazione in linea di principio non può sindacare il merito della responsabilità penale, salvo dedurre la specifica violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
- Quando la parte civile è presente e il reato si estingue, il giudice d'appello che mantiene statuizioni civili è comunque tenuto a motivare sul punto della responsabilità nel merito; l'omessa motivazione sulle premesse della responsabilità civile può giustificare l'annullamento limitato agli effetti civili e il rinvio al giudice civile
- Memorie inviate via PEC nel procedimento cartolare legato alle misure emergenziali (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. 176/2020) devono contenere un contenuto argomentativo autonomo per essere efficaci: mere riproduzioni o atti sovrapponibili alle precedenti deduzioni processuali non comportano nullità
- Questioni di derubricazione del reato, valutazioni sull'attendibilità della persona offesa e suon quantificazione del danno sono valutazioni di merito che, se il reato è estinto, possono risultare inammissibili in Cassazione; tali aspetti possono dover essere trattati dal giudice civile dopo il rinvio
- In presenza di annullamento limitato agli effetti civili, la liquidazione del quantum del risarcimento e delle spese del grado di legittimità è rimessa al giudice civile investito del rinvio
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