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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08592/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a Varallo Giuseppe (art. 612, comma 2, c.p.) e, tuttavia, aveva confermato la condanna alle conseguenze civili (risarcimento di €1.000 e spese processuali €1.700). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione (mancata valutazione di conclusioni trasmesse via PEC, inattendibilità della parte offesa, omessa motivazione sulla quantificazione del danno e sulle spese processuali) e presentava motivi nuovi (derubricazione in minaccia semplice per l'uso di un'ascia da lavoro, ulteriore censura sull'inattendibilità della persona offesa, omessa motivazione sull'entità del danno e sulla responsabilità a fini civili nonostante la prescrizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato infondato o inammissibile gran parte dei motivi (in particolare quelli che attaccano il merito penale, non sindacabili in Cassazione dopo l'accertamento della causa di estinzione del reato, salvo violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.). Ha invece accolto il quarto motivo aggiunto relativo all'omessa motivazione sulla responsabilità ai fini civili: la Corte d'appello, pur constatata la prescrizione, non aveva valutato il merito della responsabilità civile e quindi non aveva adeguatamente motivato le statuizioni civili. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; la liquidazione delle spese per il grado di legittimità è rimessa al giudice del rinvio. Gli altri motivi civilistici sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili; le conclusioni trasmesse via PEC sono state ritenute prive di autonomo contenuto argomentativo e quindi non idonee a integrare la nullità.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma identificata come titolo di reato contestato; la sentenza di merito ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione senza sindacare sulla natura della condotta sotto il profilo penale

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Predisposizione normativa che ha consentito l'invio di memorie via PEC nei procedimenti di emergenza Covid-19; la giurisprudenza richiede che tali memorie abbiano contenuto argomentativo autonomo per poter integrare diritto di intervento difensivo

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata in relazione alla nullità generale per lesione del diritto di intervento dell'imputato qualora memorie inviate via PEC non vengano valutate e abbiano contenuto argomentativo autonomo

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Norma che consente in Cassazione di dedurre vizi di motivazione anche dopo l'accertamento di una causa di estinzione del reato; la Corte ha osservato che i motivi proposti non hanno sostenuto la violazione di questa norma

  • art. 622 c.p.p.

    Regola la riassunzione delle questioni civili dinanzi al giudice civile dopo l'esito definitivo sulle questioni penali; la corte ha rinviato gli aspetti civili al giudice civile competente ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • Se il reato si estingue per prescrizione durante il giudizio d'appello, la Cassazione in linea di principio non può sindacare il merito della responsabilità penale, salvo dedurre la specifica violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Quando la parte civile è presente e il reato si estingue, il giudice d'appello che mantiene statuizioni civili è comunque tenuto a motivare sul punto della responsabilità nel merito; l'omessa motivazione sulle premesse della responsabilità civile può giustificare l'annullamento limitato agli effetti civili e il rinvio al giudice civile
  • Memorie inviate via PEC nel procedimento cartolare legato alle misure emergenziali (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. 176/2020) devono contenere un contenuto argomentativo autonomo per essere efficaci: mere riproduzioni o atti sovrapponibili alle precedenti deduzioni processuali non comportano nullità
  • Questioni di derubricazione del reato, valutazioni sull'attendibilità della persona offesa e suon quantificazione del danno sono valutazioni di merito che, se il reato è estinto, possono risultare inammissibili in Cassazione; tali aspetti possono dover essere trattati dal giudice civile dopo il rinvio
  • In presenza di annullamento limitato agli effetti civili, la liquidazione del quantum del risarcimento e delle spese del grado di legittimità è rimessa al giudice civile investito del rinvio

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