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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22300/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a carico di una società attiva nel commercio di elettrodomestici ed elettronica di consumo, per gli anni 2014-2017, a seguito di PVC nel quale la Guardia di Finanza aveva ritenuto che la società avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti nell'ambito di una frode IVA di tipo carosello, con società fornitrici qualificate come missing trader o cartiere e con la contribuente indicata come buffer. Il ricorso della società era stato respinto in primo grado, ma accolto in appello dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo un errato governo dell'onere della prova in materia di operazioni inesistenti; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione all'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e all'art. 132 c.p.c., quanto alla valutazione dell'antieconomicità. La contribuente ha resistito con controricorso. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'Ufficio avesse offerto elementi solo presuntivi, ma aveva reputato tali elementi non decisivi e aveva valorizzato la perizia prodotta dalla società, i documenti di trasporto, i bonifici e la buona fede dell'acquirente. La Cassazione ha invece ritenuto fondato il primo motivo, osservando che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici, e che, una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni; inoltre il giudice di merito deve valutare gli indizi singolarmente e complessivamente, senza un esame atomistico, e non può pretendere dalla sola Amministrazione la prova della consapevolezza della frode da parte del contribuente, ritenuta in re ipsa in tale ipotesi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ha rinviato la causa al giudice di merito per un nuovo esame, anche ai fini della regolazione delle spese del giudizio. La decisione di appello è stata censurata per aver svalutato gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio e per non averli esaminati complessivamente secondo il criterio della convergenza del molteplice, alterando il riparto dell'onere probatorio nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti.

Norme richiamate

  • art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma sulla detraibilità IVA, il cui esercizio può essere negato quando l'Ufficio dimostri con presunzioni l'inesistenza oggettiva delle operazioni.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale base normativa del potere di accertamento e della prova presuntiva in materia IVA.

  • art. 39, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come disposizione che consente l'accertamento fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Usato per affermare il corretto riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare l'inesistenza oggettiva dell'operazione, poi spetta al contribuente dimostrarne l'effettività.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sul difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità per carenza di motivazione della decisione di appello.

  • art. 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla CTR per ammettere il deposito in appello della perizia asseverata, ritenuta non prova nuova ma ulteriore elemento difensivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e vanno valutate nel loro complesso, non atomisticamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del motivo per nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché connotate da gravità, precisione e concordanza, idonee a dimostrare che l'operazione non è mai stata posta in essere.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva sufficientemente robusta dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza; non bastano, a tal fine, la sola fattura, la regolarità formale della contabilità o la tracciabilità dei pagamenti.
  • Il giudice tributario deve valutare gli indizi addotti dall'Amministrazione sia singolarmente sia nel loro complesso, secondo un giudizio inferenziale unitario, evitando un esame atomistico che svuoti la portata probatoria della convergenza di più elementi.
  • Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede del contribuente non può essere affermata in modo svincolato dall'accertamento dell'effettiva esistenza delle operazioni, poiché la conoscenza della prestazione o della cessione ricevuta rientra nella sfera di percezione del contribuente stesso.
  • Il vizio di sussunzione ricorre quando il giudice di merito applica regole probatorie non coerenti con la fattispecie concreta, ad esempio pretendendo dall'Ufficio la prova di elementi ulteriori rispetto a quelli richiesti dall'ordinamento per contestare una frode IVA tramite fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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