Cassazione Penale, Ordinanza n. 32417/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
All'imputato era stata affermata la responsabilità per il delitto di appropriazione indebita. Il ricorso per cassazione, proposto contro la decisione della Corte di appello di Napoli, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che l'unico motivo reiterava le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La censura è stata quindi ritenuta priva della necessaria specificità e inidonea a individuare effettivi vizi della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, ritenendo che la doglianza costituisse una critica soltanto apparente e non si correlasse effettivamente alla motivazione della sentenza impugnata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, con liquidazione demandata alla Corte di appello mediante separato decreto e pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità quando difetta la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure del ricorrente, con omissione di una critica effettiva e mirata.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Le disposizioni sono richiamate quale base per la liquidazione, con separato decreto della Corte di appello, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già formulate in appello e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede una correlazione effettiva tra le censure prospettate e la motivazione della decisione impugnata; una critica meramente apparente non assolve la funzione di individuare specifici vizi della decisione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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