Sentenza n. 837/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 10/2024, depositata e resa pubblica il 17.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 926/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 10/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’amministrazione ad accreditare complessivamente 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione. Dedotta la persistente inerzia ministeriale, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, escludendo dalla portata dell’ottemperanza la condanna alle spese del giudizio ordinario, estranea alla domanda di esecuzione considerata dal Collegio. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese, liquidate in 800 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lettera e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre la penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva.
art. 1, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
È la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; il TAR ne ordina l’esecuzione senza riesaminare il merito del rapporto sostanziale.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La sentenza ottemperanda aveva previsto l’applicazione di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione del beneficio; tale statuizione rientra nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, senza estendere l’esecuzione a statuizioni estranee alla domanda di ottemperanza, come la condanna alle spese del giudizio presupposto quando non ricompresa nell’oggetto esecutivo considerato.
- La persistente inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un obbligo pecuniario accertato con sentenza giustifica la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a provvedere in caso di persistente inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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