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Sentenza

Sentenza n. 1600/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori e successiva conferma della graduatoria relativa alla selezione per dieci funzionari assistenti sociali a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato al tredicesimo posto con 25,5 punti, ha impugnato la graduatoria, gli atti della commissione e la nomina dei vincitori, deducendo la violazione della lex specialis, del d.lgs. n. 165/2001 e del regolamento comunale sulle procedure selettive, nonché eccesso di potere. In particolare, il bando qualificava espressamente la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse come requisiti di ammissione, prevedendone il possesso a pena di esclusione o decadenza. Nelle schede di valutazione di nove candidati collocati in posizione migliore rispetto al ricorrente risultava tuttavia l'indicazione "NO" per la conoscenza dell'inglese e, per una candidata, anche per le competenze informatiche. Il ricorrente ha quindi sostenuto che tali candidati avrebbero dovuto essere esclusi o dichiarati decaduti, con conseguente collocazione in posizione utile e nomina a vincitore. Ha inoltre contestato l'attribuzione dei punteggi alle risposte orali, deducendo l'illogicità della valutazione del criterio della pertinenza rispetto agli altri criteri valorizzati dalla commissione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determina comunale e il verbale della commissione adottato dopo la proposizione del ricorso, con cui si era sostenuto che le indicazioni "SI" e "NO" esprimevano soltanto una conoscenza perfetta o imperfetta e non un giudizio di inidoneità ostativo alla partecipazione. Ha contestato tale chiarimento come integrazione postuma della lex specialis e dei criteri di valutazione, nonché come illegittima conferma della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati nella parte in cui non disponevano l'esclusione o la decadenza dei candidati per i quali era stata accertata la mancata conoscenza della lingua inglese e, in un caso, anche delle competenze informatiche. Il Collegio ha interpretato il bando secondo il suo tenore letterale e complessivo: gli articoli 3, 5 e 11 qualificavano inglese e informatica come requisiti di ammissione, mentre gli articoli 8 e 9 prevedevano un accertamento distinto rispetto alla valutazione numerica delle materie professionali. La commissione aveva infatti predisposto un autonomo giudizio di idoneità o inidoneità, espresso con "SI" o "NO", affidando l'accertamento linguistico anche a un esperto, mentre il punteggio da 21/30 a 30/30 riguardava le risposte sulle materie sociali, giuridiche e degli enti locali. Il successivo verbale del 25 febbraio 2026 non poteva modificare tale assetto, perché introduceva postumamente una graduazione tra conoscenza perfetta e imperfetta e assorbiva indebitamente il giudizio di idoneità nel punteggio numerico. Tale attività integrava un'inammissibile integrazione postuma dei criteri valutativi e si poneva in contrasto con l'autovincolo derivante dalla lex specialis e dai precedenti verbali della commissione. Le ulteriori censure sono state assorbite. La domanda risarcitoria è stata assorbita poiché l'annullamento e il conseguente ricollocamento in graduatoria in posizione utile costituiscono reintegrazione in forma specifica. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità, anche interpretativa, della controversia.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. 165/2001

    Impone alle amministrazioni di accertare nei concorsi pubblici la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni e apparecchiature informatiche; il bando può configurare tale accertamento come materia d'esame oppure come requisito di partecipazione.

  • art. 3, commi 14 e 15, del bando di concorso

    "requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione"; "conoscenza della lingua inglese" e "dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse"

    Qualifica la conoscenza dell'inglese e dell'informatica come requisiti di ammissione, il cui possesso è richiesto a pena di esclusione o decadenza.

  • art. 5 del bando di concorso

    Prevede l'esclusione dalla procedura per la mancanza dei requisiti di ammissione indicati dalla lex specialis.

  • art. 8 del bando di concorso

    "La prova tenderà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di elementi di informatica"

    Deve essere interpretato nel senso di prevedere un accertamento autonomo e distinto dell'inglese e dell'informatica rispetto al punteggio numerico attribuito alle materie professionali.

  • art. 9 del bando di concorso

    Inserisce la conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e della lingua inglese tra le materie d'esame, senza tuttavia superare la qualificazione espressa di tali conoscenze come requisiti di ammissione contenuta nell'articolo 3.

  • art. 11 del bando di concorso

    Prevede la decadenza dalla graduatoria dei concorrenti o vincitori privi dei requisiti richiesti.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso qualifica espressamente la conoscenza della lingua straniera e delle applicazioni informatiche come requisiti di ammissione, prevedendone il possesso a pena di esclusione o decadenza, la relativa carenza accertata in sede di prova impone l'esclusione o la decadenza, anche se le medesime conoscenze sono collocate tra le materie oggetto del colloquio.
  • La lex specialis deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale e complessivo: la previsione di un accertamento dell'inglese e dell'informatica nel corso della prova orale non comporta necessariamente che tali elementi siano assorbiti nel punteggio numerico delle materie professionali, quando il bando li configura anche come requisiti di partecipazione e la commissione li sottopone a un autonomo giudizio di idoneità o inidoneità.
  • La commissione esaminatrice e l'amministrazione non possono, dopo lo svolgimento delle prove o dopo l'impugnazione degli atti, introdurre una graduazione della conoscenza o modificare il significato dei giudizi "SI" e "NO" al fine di neutralizzare una prescrizione espulsiva della lex specialis; tale attività costituisce integrazione postuma dei criteri valutativi e viola l'autovincolo derivante dal bando e dagli atti della commissione.
  • Il punteggio numerico attribuito alle risposte sulle materie professionali non può essere considerato comprensivo dell'accertamento di ulteriori requisiti quando la griglia di valutazione, le domande e i criteri utilizzati si riferiscono esclusivamente alle materie professionali e l'inglese e l'informatica sono valutati separatamente.
  • L'annullamento degli atti concorsuali, con riedizione della graduatoria e collocamento del candidato in posizione utile, può integrare reintegrazione in forma specifica e determinare l'assorbimento della domanda risarcitoria per equivalente, quando il ristoro conseguibile coincide con il risultato conformativo derivante dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereResponsabilità precontrattuale

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