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Sentenza

Sentenza n. 715/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 285/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 283/2024 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.6.2025, notificata il 12.6.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della ricorrente della Retribuzione Professionale Docente (RPD) dell’importo di euro 669,30.

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, concernente il pagamento della Retribuzione Professionale Docente e degli accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 285/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l'amministrazione era stata condannata a riconoscere e pagare euro 669,30 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre agli accessori dovuti secondo il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere liquidato e pagato la sorte capitale prima della proposizione del ricorso e di avere successivamente adottato il decreto di liquidazione degli oneri accessori, quantificati in euro 88,31, disponendone l'invio alla Ragioneria territoriale per il controllo e il successivo pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario fosse stata sostanzialmente integralmente eseguita. La sorte capitale risultava già corrisposta prima della proposizione del ricorso; quanto agli oneri accessori, l'amministrazione aveva adottato, nel corso del giudizio, il decreto di liquidazione di euro 88,31 e ne aveva avviato l'iter per il pagamento. Le spese sono state compensate, poiché l'esecuzione era intervenuta in parte anteriormente al ricorso e il residuo importo era in corso di pagamento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale o sostanziale esecuzione della pronuncia posta in ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    La disciplina dell'ottemperanza costituisce il quadro processuale della domanda di esecuzione del giudicato, pur non essendo espressamente richiamata nel testo.

  • l. 724/1994

    fatto salvo il divieto di cumulo

    Il calcolo degli accessori deve rispettare il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con corresponsione della maggior somma dovuta.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata nel giudizio di ottemperanza quando, nelle more del processo, l'amministrazione abbia sostanzialmente dato integrale esecuzione alla pronuncia posta in esecuzione, anche mediante l'adozione degli atti necessari al pagamento dell'ultima componente accessoria dovuta.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la sorte capitale del giudicato sia stata pagata prima della proposizione del ricorso e il residuo importo accessorio sia stato liquidato dall'amministrazione nel corso del giudizio e risulti in corso di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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