Sentenza n. 665/2026 - Palermo, Sezione 4
per la declaratoria di illegittimità: - del silenzio rigetto in merito all’istanza di accesso formulata in data 7 giugno 2025 afferente una procedura di conferimento incarichi professionali; - nonché per la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a consentire l’esibizione della documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 7 giugno 2025 relativa a una procedura di conferimento di incarichi professionali
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo il 7 giugno 2025, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio l’ASP ha spontaneamente fornito riscontro e ha osteso la documentazione, spiegando il precedente ritardo con un disguido tecnico riconducibile all’elevato numero di istanze di accesso ricevute. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’ostensione della documentazione richiesta è intervenuta spontaneamente, senza essere compulsata da un ordine giudiziale, ed è stata integralmente satisfattiva dell’interesse sostanziale azionato. La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse ha quindi privato il giudizio della necessità di una decisione sull’illegittimità del silenzio. Le spese sono state poste a carico dell’ASP secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto che l’ostensione è avvenuta dopo la notificazione del ricorso. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, un comportamento spontaneo dell’amministrazione, non adottato in esecuzione di un ordine giudiziale, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente.
- In un giudizio avverso il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso, l’integrale ostensione della documentazione richiesta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, purché la soddisfazione dell’interesse sia piena.
- Quando l’amministrazione ostende la documentazione richiesta solo dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.
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