Cassazione Penale, Sentenza n. 38008/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, riformando la sentenza di primo grado limitatamente alla pena, aveva negato la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 168‑bis c.p. Lamentava l'erronea applicazione dell'art. 168‑bis e l'illogicità della motivazione perché la Corte avrebbe ritenuto che l'imputato avesse gia' fruito della messa alla prova, basandosi su un precedente del 2016 relativo alla conversione della pena in lavoro di pubblica utilita', situazione che il ricorrente sosteneva non equivalesse a una precedente messa alla prova; inoltre censurava la valutazione dei criteri di prognosi relativi all'idoneita' della messa alla prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale ha confuso due istituti (conversione della pena in lavoro di pubblica utilita' e sospensione del processo con messa alla prova), ma ha ritenuto che il diniego della messa alla prova fosse comunque legittimo perche' fondato su un giudizio prognostico negativo: presenza di un precedente specifico recente (meno di tre anni) e condotta di rifiuto della collaborazione con l'autorita' sono elementi sintomatici di propensione alla violazione della legge e all'eccesso nell'abuso di alcool. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza con circostanze aggravanti; la sentenza di merito aveva dichiarato la responsabilita' per tale reato
art. 168‑bis c.p.
Innesta la sospensione del processo con messa alla prova come beneficio discrezionale del giudice, subordinato a una prognosi favorevole circa l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma proposto e alla valutazione della gravita' delle ricadute in caso di esito negativo
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione fondato sull'inosservanza della legge penale relativo all'erronea applicazione dell'art. 168‑bis e/o all'illogicita' della motivazione
artt. 464‑bis e ss. c.p.p.
Norme richiamate nel ricorso relative al giudizio abbreviato e alle sue conseguenze; citate in relazione alla correttezza del procedimento di merito
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9581 del 26.11.2015 (Quiroz)
Principio secondo cui la concessione della messa alla prova e' discrezionale e che la presenza di un precedente specifico puo' essere valorizzata negativamente nella stima della prognosi
Massime di principio
- La concessione della sospensione del processo con messa alla prova e' rimessa al giudice e richiede una prognosi positiva sull'efficacia riabilitativa del programma proposto; non e' vincolante ma discrezionale.
- La conversione di pena in lavoro di pubblica utilita' e la messa alla prova sono istituti diversi: la prima e' una sanzione sostitutiva, la seconda e' un istituto deflattivo che presuppone una sospensione condizionata del procedimento; quindi non sempre sono tra loro equivalenti.
- La presenza di un precedente specifico recente e comportamenti come il rifiuto di collaborare con l'autorita' o evidenti problemi di abuso di sostanze possono giustificare un giudizio prognostico sfavorevole e legittimare il diniego della messa alla prova.
- Errori formali o confusione terminologica nella motivazione possono essere corretti dalla Cassazione, ma se sussiste una motivazione alternativa e sufficiente a sorreggere la decisione di merito il ricorso puo' comunque essere rigettato.
- In situazioni analoghe e' utile documentare specificamente il superamento di precedenti (esiti positivi di percorsi riabilitativi) e presentare elementi concreti a favore della prognosi positiva per aumentare le probabilita' di ottenere la messa alla prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37918/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37922/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37923/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37925/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →