Sentenza del 02/03/2017 n. 591 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Atti, notificazioni e comunicazioni - Cancellazione della società dal registro delle imprese e sua estinzione - Trasferimento ai soci delle obbligazioni della società - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società un'infedele dichiarazione ai fini IRES, IRAP e IVA, ritenendo che, nella vendita di tredici unità immobiliari, fossero stati occultati ricavi per euro 968.892,94 mediante sottofatturazione dei prezzi. Ai soci erano stati inoltre contestati utili extracontabili, presuntivamente distribuiti in ragione della ristretta base societaria. Poiché la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese prima della notifica dell'accertamento, i contribuenti avevano eccepito l'inesistenza del destinatario dell'atto, la carenza di motivazione, l'assenza di contraddittorio e l'insufficienza degli elementi presuntivi, contestando in particolare l'utilizzo di perizie bancarie e di un preliminare di vendita.
La decisione
La Commissione ha ritenuto valida la notifica degli accertamenti agli ex soci e all'ex legale rappresentante, applicando il principio secondo cui la cancellazione della società ne determina l'estinzione, ma trasferisce ai soci le obbligazioni residue o sopravvenute nei limiti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. Nel merito, tuttavia, ha giudicato insufficienti le presunzioni utilizzate dall'Ufficio per ricostruire tutti i ricavi contestati. È stato riconosciuto come attendibile soltanto un preliminare di vendita, dal quale risultava un prezzo di euro 230.000,00 rispetto ai 153.000,00 indicati nell'atto definitivo. L'accertamento è stato quindi ridotto ai maggiori ricavi non dichiarati di euro 77.000,00, con conseguente parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio e compensazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, Codice civile
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La cancellazione dal Registro delle Imprese estingue la società, ma non elimina automaticamente i rapporti giuridici e i debiti residui. Questi possono trasferirsi ai soci secondo un meccanismo successorio, nei limiti delle somme riscosse in liquidazione o, per i soci illimitatamente responsabili, senza tale limite.
Art. 36, D.P.R. 602/1973
Consente di far valere determinate obbligazioni tributarie nei confronti dei soggetti collegati alla società estinta, secondo i presupposti e i limiti previsti dalla disciplina fiscale.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando gli elementi disponibili evidenziano omissioni, inesattezze o incongruenze nella dichiarazione.
Art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972
Disciplina la rettifica della dichiarazione IVA sulla base di elementi presuntivi e documentali idonei a dimostrare l'inesattezza dei dati dichiarati.
Art. 47 TUIR
È stato richiamato per la presunta distribuzione ai soci di utili extracontabili, ma tale conseguenza presuppone che siano adeguatamente provati i maggiori ricavi o utili della società.
Art. 41-bis, D.P.R. 600/1973
Consente accertamenti parziali fondati su elementi specifici, ma gli elementi utilizzati devono comunque essere sufficientemente attendibili e dimostrare la pretesa tributaria.
Art. 2697 Codice civile
Impone a chi pretende il pagamento di provare i fatti costitutivi della propria pretesa; nel caso concreto l'Ufficio non ha dimostrato in modo adeguato che il prezzo desunto da un singolo preliminare fosse applicabile a tutte le altre vendite.
Art. 32, D.P.R. 600/1973
È stato utilizzato quale base per le indagini finanziarie e per l'acquisizione di elementi relativi agli acquirenti degli immobili.
Art. 24 Costituzione
È stato richiamato per escludere che la cancellazione volontaria della società possa comportare la sostanziale rinuncia o estinzione unilaterale dei diritti dei creditori, compresa l'Amministrazione finanziaria.
Sentenze Cassazione, Sezioni Unite, nn. 4040, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010 e n. 6070 del 12 marzo 2013
Qualora all'estinzione della società conseguentemente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio.
Le obbligazioni fiscali e le situazioni procedimentali non definite al momento della cancellazione possono sopravvivere all'estinzione della società e proseguire nei confronti degli ex soci, secondo i limiti della loro responsabilità.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non rende automaticamente inesistenti gli accertamenti fiscali relativi a periodi anteriori: le obbligazioni residue possono essere fatte valere nei confronti degli ex soci nei limiti di legge.
- L'Amministrazione finanziaria deve notificare gli atti ai soggetti effettivamente destinatari secondo la disciplina successoria e deve individuare adeguatamente il ruolo e i limiti di responsabilità di ciascun socio o ex amministratore.
- Le presunzioni fiscali devono essere specifiche, coerenti e sufficientemente gravi: il prezzo risultante da un singolo preliminare non può essere automaticamente esteso a tutte le altre operazioni senza ulteriori elementi di riscontro.
- Le perizie redatte dalle banche per concedere mutui possono costituire indizi, ma non sono necessariamente prova del prezzo effettivamente concordato, poiché il valore di stima può essere influenzato dalle esigenze di finanziamento.
- La presenza di maggiori ricavi accertati per una specifica operazione non dimostra, da sola, che tutte le operazioni analoghe siano state realizzate allo stesso prezzo o con identiche modalità.
- In caso di società a ristretta base partecipativa, la distribuzione presunta di utili ai soci richiede comunque la previa dimostrazione attendibile dell'esistenza di maggiori utili societari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 47 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 160 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 39 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 2 mar 2017Sentenza del 02/03/2017 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Novara
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →