Cassazione Penale, Ordinanza n. 38950/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione di merito. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo in sostanza che il danno derivante dalle condotte contestate dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte d'appello aveva già respinto la stessa censura rilevando che l'imputato aveva commesso 13 truffe in meno di un anno, percependo somme tra 180 e 590 euro, importi non irrisori e quindi incompatibili con la speciale tenuità. Il ricorso viene ritenuto meramente reiterativo delle doglianze di appello, privo di specifiche critiche alla motivazione impugnata e incapace di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi sono una pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e disattesi con motivazione logica e non contraddittoria. Viene inoltre rilevato il difetto di specificità estrinseca, poiché il ricorso non si misura realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza formulare autonome censure alla sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede un confronto effettivo con la motivazione della decisione censurata: non basta richiamare formalmente le doglianze già svolte, occorre indicare perché la motivazione di appello sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente errata.
- Quando il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, i motivi sono solo apparenti e non assolvono la funzione di critica argomentata richiesta nel giudizio di legittimità.
- La reiterazione in cassazione di questioni già respinte in appello, senza aggiunta di elementi critici specifici, integra un vizio di inammissibilità anche sotto il profilo del difetto di correlazione tra impugnazione e decisione censurata.
Come è indicizzato
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