Corte di giustizia, Sentenza C-196/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 giugno 2022. — SR contro EW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 5 – Traduzione dell’atto – Presa in carico delle spese di traduzione da parte del ricorrente – Nozione di “richiedente” – Notifica, su iniziativa del giudice adito, di atti giudiziari all’attenzione di intervenienti nel procedimento. — Causa C-196/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nel sistema del regolamento sulle notificazioni, il giudice che ordina la trasmissione di atti a terzi intervenienti non è il "richiedente" tenuto ad anticipare i costi di traduzione. La nozione di richiedente riguarda la parte interessata alla notificazione, mentre il giudice svolge solo la funzione di organo mittente. La soluzione tutela l’equilibrio tra efficacia della trasmissione e diritti di difesa del destinatario, senza trasformare il giudice in parte del rapporto notificatorio.
Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007: chi sia il "richiedente" tenuto ad anticipare le spese di traduzione quando il giudice dispone la notificazione di atti a terzi intervenienti nel processo.
La questione giuridica
Se, nel caso in cui il giudice ordini la citazione/notificazione di atti giudiziari a terzi che hanno chiesto di intervenire in un procedimento civile, il "richiedente" ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1393/2007 sia il giudice stesso oppure la parte del giudizio che ha interesse alla notificazione e che ha proposto la domanda o l’impugnazione.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 va interpretato nel senso che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, il giudice non può essere considerato il "richiedente" ai fini dell’anticipazione delle spese di traduzione: tale qualità spetta alla parte interessata alla trasmissione dell’atto, non all’organo giurisdizionale, che agisce come organo mittente in posizione di imparzialità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1393/2007
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1393/2007
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007
- Regolamento (CE) n. 1348/2000
Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Ilfov (Romania) nell’ambito di una controversia familiare relativa allo scioglimento consensuale del matrimonio tra SR ed EW e alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore. Il problema nasce dalla richiesta di intervento di alcuni familiari del minore, residenti in Francia, e dalla necessità di notificare loro atti processuali tradotti.
Fatti e procedimento principale
Nel giudizio d’appello pendente davanti al tribunale rumeno, FB, CX e IK hanno chiesto di intervenire a sostegno di EW. Il giudice del rinvio ha disposto che, per statuire sulla ricevibilità dell’intervento, le citazioni da notificare agli intervenienti fossero tradotte in francese e ha ritenuto che le spese di traduzione dovessero essere anticipate dalle parti SR ed EW. Queste ultime hanno contestato tale impostazione, sostenendo che il "richiedente" ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1393/2007 fosse il giudice stesso, in quanto organo che decide la notificazione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il Tribunalul Ilfov ha chiesto in sostanza se, quando il giudice ordina la citazione di terzi intervenienti in un procedimento civile, il "richiedente" ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1393/2007 debba essere individuato:
- nel giudice che dispone la notificazione, oppure
- nella parte del procedimento che ha interesse alla notificazione e al buon esito del giudizio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1393/2007, in special modo gli articoli 2, 5 e 8;
- il regolamento (CE) n. 1348/2000, richiamato in via storica e interpretativa;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
I considerando 2, 3 e 4 del regolamento n. 1393/2007 sono evocati per evidenziare la finalità di migliorare e accelerare la trasmissione degli atti tra Stati membri nel contesto del mercato interno.
Valutazione della ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo rumeno. Osserva che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e possono essere dichiarate irricevibili solo se manifestamente teoriche o prive di collegamento con la controversia. Inoltre, alcuni elementi emersi dalle osservazioni di EW indicavano che gli intervenienti avevano già rifiutato atti in lingua rumena e chiesto documenti tradotti in francese. Ciò era sufficiente a dimostrare l’attualità della questione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 1393/2007 non definisce la nozione di "richiedente". Pertanto, la disposizione va interpretata secondo il contesto, la genesi e gli obiettivi del regolamento.
Sul piano letterale e sistematico, la Corte rileva che l’articolo 5 distingue chiaramente tra:
- il "richiedente", che anticipa le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione;
- il giudice o l’autorità competente dello Stato membro mittente, che può decidere successivamente sull’addebito definitivo di tali spese.
La distinzione è confermata dalla giurisprudenza precedente, in particolare da Alpha Bank Cyprus e dall’ordinanza Alta Realitat, nelle quali la Corte aveva già evidenziato il ruolo del giudice nazionale nel garantire un equilibrio tra interessi della parte richiedente e diritti del destinatario, senza confondere il giudice con una delle parti del rapporto notificatorio.
La Corte valorizza anche l’articolo 5, paragrafo 1, che impone all’organo mittente di avvertire il richiedente del rischio di rifiuto dell’atto non tradotto, e l’articolo 2, che definisce gli organi mittenti come autorità competenti a trasmettere gli atti. Se il giudice del rinvio agisce come organo mittente, non può essere al tempo stesso il richiedente.
Sul piano storico, la Corte richiama la relazione esplicativa alla convenzione del 26 maggio 1997, alla base della disciplina poi confluita nel regolamento, nella quale si afferma espressamente che il termine "richiedente" indica la parte interessata alla trasmissione dell’atto e non il tribunale.
Sul piano teleologico, la Corte ribadisce che il regolamento mira a semplificare e accelerare la notificazione transfrontaliera degli atti, assicurando al contempo un giusto equilibrio tra efficienza procedurale e tutela dei diritti di difesa del destinatario. Attribuire al giudice la qualità di richiedente sarebbe incompatibile con il suo dovere di imparzialità, poiché un’autorità chiamata a bilanciare gli interessi delle parti non può coincidere con una di esse.
Decisione della Corte
La Corte conclude che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, tale giudice non può essere considerato il "richiedente" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007. Le eventuali spese di traduzione non possono quindi gravare sul giudice, ma restano riferite alla parte interessata alla trasmissione, salva l’eventuale decisione successiva del giudice competente sull’addebito finale.
Principio affermato
Il "richiedente" di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1393/2007 è la parte che ha interesse alla notificazione o comunicazione dell’atto, non il giudice che, come organo mittente, dispone la trasmissione nell’ambito del processo civile. Il giudice deve rimanere imparziale e non può essere assimilato a uno dei soggetti del rapporto notificatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-112/21
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-122/21
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-353/20
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-587/20
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-589/20
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-617/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →