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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34598/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa edilizia)

La controversia

Una cooperativa edilizia ha chiesto la condanna al rilascio immediato di un immobile occupato da una donna che sosteneva di averlo detenuto quale avente causa del coniuge, già socio della cooperativa. La controparte ha resistito deducendo di essere erede del socio e di poter subentrare nella posizione assegnataria. In primo grado la domanda di rilascio era stata rigettata, ritenendo non provato un valido diniego della domanda di subentro e valorizzando la mancanza di una delibera espressa di rigetto. In appello, invece, la corte territoriale ha ritenuto che la cooperativa avesse comunicato il rigetto della richiesta di subingresso per grave morosità con raccomandata dell'11 febbraio 2002; ha quindi affermato che tale diniego non era stato impugnato ed era divenuto definitivo, con conseguente occupazione sine titulo dell'immobile. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la delibera di esclusione del socio sarebbe stata adottata dopo la sua morte; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la raccomandata non poteva essere qualificata come rigetto della domanda di adesione/subentro e che la cooperativa non avrebbe mai riscontrato l'istanza; 3) violazione di norme sull'edilizia economica e popolare e sul subingresso dell'erede o del convivente, assumendo che il giudice avesse errato nel negare il subentro e che l'esclusione dalla compagine sociale sarebbe stata comunque illegittima; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, poiché la corte d'appello aveva posto le spese a carico della soccombente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente alla ratio decidendi, perché la sentenza d'appello non si fondava sull'esclusione del socio defunto ma sul rigetto della domanda di subentro dell'occupante; il secondo e il terzo motivo sono stati reputati inammissibili perché miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e la qualificazione della raccomandata del 2002 come diniego definitivo, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione del documento e comunque senza colpire la reale motivazione della decisione; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile, essendo le spese state correttamente poste a carico della parte soccombente rispetto all'esito favorevole ottenuto dalla cooperativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    La censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se il fatto indicato non è decisivo rispetto alla motivazione adottata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4) e 115 c.p.c.

    La deduzione di nullità non può tradursi in una mera critica alla valutazione del materiale probatorio o alla qualificazione dei documenti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione che consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; non vi è nullità se la motivazione esiste e la censura mira solo a sostituire una diversa lettura delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando la doglianza si risolve in un dissenso sulla valutazione del contenuto di una prova documentale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente e trascrivere o riprodurre il contenuto del documento su cui il motivo si fonda; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 17 della Legge n. 179/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un iter procedurale vincolato nel diniego del subingresso del convivente o dell'erede, ma la Corte non esamina nel merito la questione perché il motivo è eccentrico rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 103 del Regio Decreto 28 aprile 1938 n. 1165

    Invocato dalla ricorrente a supporto della tesi sulla disciplina dell'esclusione del socio, ma il motivo non coglie la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 114 del Testo Unico sull'Edilizia Economica e Popolare

    Citato come norma applicabile secondo la ricorrente; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 116 del Testo Unico sull'Edilizia Economica e Popolare

    Citato come disposizione che, secondo la ricorrente, avrebbe consentito l'esclusione solo per mancato pagamento di spese generali; censura non scrutinata nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese vanno poste a carico della parte soccombente

    Le spese seguono la soccombenza; se la controparte risulta vittoriosa, la sua condanna alle spese è corretta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un fatto o un profilo che il giudice di merito non ha posto a base della decisione.
  • La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per ottenere una diversa qualificazione giuridica di un documento.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su un documento, è necessario indicarne specificamente il contenuto; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'onere di specificazione.
  • L'erede o il coniuge superstite di un socio di cooperativa edilizia non subentra automaticamente nella posizione del socio originario: l'ingresso è subordinato alla verifica dei presupposti richiesti per l'assegnazione e alla mancata definitiva formazione di un diniego non impugnato.
  • Se il giudice d'appello accerta che la domanda di subingresso è stata rigettata e che tale diniego non è stato tempestivamente contestato, l'occupazione dell'alloggio è qualificabile come sine titulo.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza e non sono censurabili quando siano state poste a carico della parte che ha perso la causa nel grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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