Cassazione Penale, Sentenza n. 40403/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio per aver celebrato un'udienza formalmente "a trattazione scritta" nella quale però il Pubblico Ministero e il difensore della parte civile hanno esposto oralmente le conclusioni in assenza del difensore dell'imputata; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Zedda ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. per mancata autenticazione della sottoscrizione; 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; 4) errata interpretazione del termine "assenteista" e vizi di motivazione sull'elemento soggettivo; 5) vizio nella determinazione del ristoro equitativo dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel primo motivo, assorbendo gli altri, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio. Motivazione principale: sussisteva una violazione del diritto di difesa/contraddittorio poiché, benché l'udienza del 02/02/2022 fosse formalmente indicata come "in forma scritta", la Procura e la parte civile hanno svolto in udienza conclusioni orali senza che la difesa dell'imputata fosse presente o previamente edotta, configurando una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; la Corte ha esaminato gli atti anche in relazione all'errore in procedendo e ha respinto le argomentazioni basate sulla disciplina emergenziale (principio tempus regit actum e proroghe), ritenendo comunque insussistente la corretta partecipazione della difesa.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con mod. nella legge 18/12/2020, n. 176)
Disciplina emergenziale che ha consentito lo svolgimento di atti e memorie in forma scritta e la requisitoria scritta; utilizzata nel giudizio di cassazione per inquadrare le modalità di deposito delle memorie e della requisitoria
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis
Richiamato nell'atto di citazione per il giudizio d'appello come riferimenti alle regole speciali emergenziali sul formato processuale
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
art. 178, comma 1, lett. c)
Norma sulla nullità generale a regime intermedio: la Corte l'ha richiamata per qualificare come nullità la celebrazione di un'udienza con trattazione orale senza che la parte assente fosse edotta
codice di procedura penale, art. 391-bis
Regola sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testi a terzi; il ricorso deduceva l'inutilizzabilità di dichiarazioni raccolte dal difensore della parte civile per mancanza di autenticazione, ma la Corte ha assorbito il motivo dopo aver accolto il vizio procedurale principale
codice di procedura penale, art. 600
Norma sulla provvisoria esecuzione della condanna risarcitoria; citata rispetto a udienze pregresse volte alla revoca della provvisoria esecuzione, ma la Corte ha distinto quelle questioni dal vizio di mancata partecipazione all'udienza decisoria
Massime di principio
- Quando un'udienza è fissata "in forma scritta" le parti devono essere trattate secondo quella modalità: consentire a talune parti di svolgere conclusioni orali senza che la controparte ne sia stata previamente edotta costituisce lesione del diritto di difesa e può determinare la nullità dell'intero provvedimento.
- Le regole processuali emergenziali (es. disposizioni del d.l. n. 137/2020) non autorizzano trattamenti differenziati tra parti: il principio tempus regit actum impone di applicare la disciplina vigente alla data rilevante, ma non giustifica l'esclusione della partecipazione orale di una parte non informata.
- La Corte di cassazione può esaminare gli atti per error in procedendo e annullare la decisione se rileva vizi procedurali che incidono sul contraddittorio, anche se altri motivi sostanziali sono stati dedotti — tali motivi possono restare assorbiti.
- Le questioni probatorie (es. utilizzabilità di dichiarazioni ex art. 391-bis) e di merito (es. interpretazione di termini o quantificazione del danno) restano rilevanti ma possono essere decise soltanto dopo che siano stati assicurati i necessari requisiti di regolarità procedurale e il pieno esercizio del contraddittorio.
- In situazioni analoghe è opportuno che la parte che intende svolgere conclusioni orali in un procedimento ordinato come "cartolare" richieda espressamente e comunichi la trattazione orale a tutte le parti, o in mancanza si rischia l'annullamento per violazione del diritto di difesa.
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