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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40403/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio per aver celebrato un'udienza formalmente "a trattazione scritta" nella quale però il Pubblico Ministero e il difensore della parte civile hanno esposto oralmente le conclusioni in assenza del difensore dell'imputata; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Zedda ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. per mancata autenticazione della sottoscrizione; 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; 4) errata interpretazione del termine "assenteista" e vizi di motivazione sull'elemento soggettivo; 5) vizio nella determinazione del ristoro equitativo dei danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel primo motivo, assorbendo gli altri, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio. Motivazione principale: sussisteva una violazione del diritto di difesa/contraddittorio poiché, benché l'udienza del 02/02/2022 fosse formalmente indicata come "in forma scritta", la Procura e la parte civile hanno svolto in udienza conclusioni orali senza che la difesa dell'imputata fosse presente o previamente edotta, configurando una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; la Corte ha esaminato gli atti anche in relazione all'errore in procedendo e ha respinto le argomentazioni basate sulla disciplina emergenziale (principio tempus regit actum e proroghe), ritenendo comunque insussistente la corretta partecipazione della difesa.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con mod. nella legge 18/12/2020, n. 176)

    Disciplina emergenziale che ha consentito lo svolgimento di atti e memorie in forma scritta e la requisitoria scritta; utilizzata nel giudizio di cassazione per inquadrare le modalità di deposito delle memorie e della requisitoria

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis

    Richiamato nell'atto di citazione per il giudizio d'appello come riferimenti alle regole speciali emergenziali sul formato processuale

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    art. 178, comma 1, lett. c)

    Norma sulla nullità generale a regime intermedio: la Corte l'ha richiamata per qualificare come nullità la celebrazione di un'udienza con trattazione orale senza che la parte assente fosse edotta

  • codice di procedura penale, art. 391-bis

    Regola sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testi a terzi; il ricorso deduceva l'inutilizzabilità di dichiarazioni raccolte dal difensore della parte civile per mancanza di autenticazione, ma la Corte ha assorbito il motivo dopo aver accolto il vizio procedurale principale

  • codice di procedura penale, art. 600

    Norma sulla provvisoria esecuzione della condanna risarcitoria; citata rispetto a udienze pregresse volte alla revoca della provvisoria esecuzione, ma la Corte ha distinto quelle questioni dal vizio di mancata partecipazione all'udienza decisoria

Massime di principio

  • Quando un'udienza è fissata "in forma scritta" le parti devono essere trattate secondo quella modalità: consentire a talune parti di svolgere conclusioni orali senza che la controparte ne sia stata previamente edotta costituisce lesione del diritto di difesa e può determinare la nullità dell'intero provvedimento.
  • Le regole processuali emergenziali (es. disposizioni del d.l. n. 137/2020) non autorizzano trattamenti differenziati tra parti: il principio tempus regit actum impone di applicare la disciplina vigente alla data rilevante, ma non giustifica l'esclusione della partecipazione orale di una parte non informata.
  • La Corte di cassazione può esaminare gli atti per error in procedendo e annullare la decisione se rileva vizi procedurali che incidono sul contraddittorio, anche se altri motivi sostanziali sono stati dedotti — tali motivi possono restare assorbiti.
  • Le questioni probatorie (es. utilizzabilità di dichiarazioni ex art. 391-bis) e di merito (es. interpretazione di termini o quantificazione del danno) restano rilevanti ma possono essere decise soltanto dopo che siano stati assicurati i necessari requisiti di regolarità procedurale e il pieno esercizio del contraddittorio.
  • In situazioni analoghe è opportuno che la parte che intende svolgere conclusioni orali in un procedimento ordinato come "cartolare" richieda espressamente e comunichi la trattazione orale a tutte le parti, o in mancanza si rischia l'annullamento per violazione del diritto di difesa.

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