Cassazione Penale, Sentenza n. 29828/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP dell'01/07/2022; oggetto del contendere il sequestro preventivo di un manufatto edilizio di proprietà della ricorrente disposto per impedire la prosecuzione o l'aggravamento del reato previsto dall'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001. La ricorrente deduceva violazioni processuali (artt. 263, 321, 322-bis, 354 e 355 c.p.p.) sostenendo che - dopo l'adozione di un'ordinanza comunale di demolizione/ripristino, il decorso del tempo, l'avviso di conclusione delle indagini, l'assenza di attività edilizia sul fondo e l'attività di vigilanza comunale - fossero venute meno le esigenze cautelari e che occorresse l'accesso al bene per ottemperare all'ordinanza amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in sede di legittimità contro ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. sia ammessa la censura solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per mero sindacato sulla logica della motivazione. Ha inoltre affermato che il semplice trascorrere del tempo non è di per sè "fatto nuovo" idoneo a revocare il sequestro: occorrono elementi nuovi e direttamente rilevanti sul mutamento delle esigenze cautelari. L'ordine di demolizione comunale è qualificato come "fatto del terzo" e, anzi, rafforza l'astratta esigenza cautelare essendo conferma della natura abusiva; inoltre l'esecuzione dell'ingiunzione comunale non è impedita dal sequestro ove sia autorizzato l'accesso per adempiere. Qualsiasi questione relativa all'accesso ed esecuzione dell'ordine amministrativo integra una questione esecutiva da proporre con incidente di esecuzione e non altera la sussistenza delle condizioni per la misura cautelare. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c)
Norma penale urbanistica contestata relativa alle opere abusive; base della necessità del sequestro preventivo per impedire prosecuzione o aggravamento del reato.
Codice di procedura penale, art. 322-bis
Disciplina le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali e il relativo riesame; rilevante per la possibilità di impugnazione e per la valutazione delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 324
Regola il riesame dei provvedimenti cautelari e le impugnazioni avanti al tribunale; contesto procedurale del caso.
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro determinate ordinanze è ammesso soltanto per violazione di legge, limitando il sindacato di merito sulla motivazione.
Codice di procedura penale, artt. 263, 321, 354, 355
Norme processuali richiamate dalla ricorrente in rapporto alla motivazione del provvedimento e alle garanzie difensive; il Collegio le ha richiamate nel contesto del corretto ambito di sindacato.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. 2, n. 866/2020; Sez. 6, n. 283/2016)
Rilevata per affermare che il sequestro penale non costituisce sempre impedimento assoluto all'esecuzione dell'ingiunzione comunale di demolizione e che è possibile ottenere l'autorizzazione per l'accesso al fine di adempiere all'ordine.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo non è sufficiente per ottenere il dissequestro: occorrono fatti nuovi e direttamente rilevanti che dimostrino il venire meno delle esigenze cautelari.
- Un'ordinanza amministrativa di demolizione è un "fatto del terzo" e non incide automaticamente sulla persistenza del periculum; può anzi rafforzare la valutazione cautelare essendo conferma della natura abusiva dell'opera.
- In sede di Cassazione contro ordinanze ex art. 322-bis e 324 c.p.p. il sindacato è limitato alla violazione di legge; la critica alla logica o alla valutazione di merito della motivazione è spesso inammissibile.
- Se è necessario entrare nel bene per adempiere a un ordine amministrativo, la procedura corretta è richiedere l'autorizzazione al giudice del sequestro o proporre un incidente di esecuzione, non l'impugnazione per cassazione per vizi di motivazione.
- Il "fatto nuovo" rilevante per la revoca della misura cautelare deve incidere direttamente sulle esigenze cautelari iniziali e non essere mera conseguenza dell'efficacia della misura stessa (es. vigilanza comunale o mancanza temporanea di attività edilizia).
- Richieste come la sanatoria, la modesta consistenza dell'opera o l'avviso di conclusione indagini non sono, di regola, elementi sufficienti a far venir meno le esigenze cautelari reali.
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