Sentenza n. 8611/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 3739/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 6621/2023, pubblicata in data 27/03/2024 e notificata il 06/01/2025, passata in giudicato; nonchè con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato al pagamento di euro 4.670,05 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza n. 3739/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.670,05, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della sentenza al saldo. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione era rimasta inerte nonostante la notificazione del titolo e il relativo passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione, né indicare sopravvenienze o elementi ostativi. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, nel caso concreto, l'obbligo di conformarsi al giudicato non risultava adempiuto. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del titolo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda, in caso di perdurante inerzia, entro 180 giorni. La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è stata applicata allo stato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto di non applicare tale penalità allo stato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo imponga all'amministrazione uno specifico obbligo di pagamento o di altra esecuzione.
- In presenza dell'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, l'amministrazione deve fornire chiarimenti ed elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o l'esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può accertare l'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, contestualmente, nominare un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata, potendo il giudice dell'ottemperanza escluderla allo stato pur impartendo un termine per l'esecuzione e predisponendo la nomina del commissario ad acta.
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