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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17583/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per truffa (art. 640 c.p.) inflitta dal Tribunale di Marsala, deducendo: 1) contrasto tra motivazione e dispositivo per omissione nel dispositivo della concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale (art. 546 c.p.p.); 2) insufficiente prova della responsabilità e travisamento della prova per omissione di elementi (denuncia di smarrimento della carta Postepay e documenti con dati anagrafici di altra persona); 3) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (esclusione di punibilità/beneficio); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile su tutti i motivi. Tuttavia ha disposto il rinvio degli atti alla Corte di Appello di Palermo affinché corregga un errore materiale del dispositivo di secondo grado, integrandolo con la pronuncia già contenuta nella motivazione relativa alla concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di truffa; la Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione di merito a confermare la responsabilità dell'imputato.

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare il contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha ritenuto presente un errore materiale nel dispositivo, non una nullità, correggibile con rinvio ai sensi dell'art.130 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen.

    Norme di legittimità che regolano i motivi di ricorso (violazione di legge e travisamento della prova); la Corte ha valutato i limiti del sindacato di legittimità, specialmente in presenza della 'doppia conforme', dichiarando i motivi inammissibili per mancata specificità o per insindacabilità delle valutazioni di merito.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Richiesto come causa di esclusione della punibilità/beneficio; la Corte ha ritenuto la questione già esaminata e respinta in appello e il motivo di cassazione reiterativo e generico, quindi inammissibile.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere la rideterminazione della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e insindacabile in cassazione.

  • art. 175 cod. pen.

    Riferimento al 'beneficio della non menzione' nel casellario giudiziale: la Corte ha rilevato che la motivazione attribuisce tale beneficio, ma il dispositivo omette la relativa indicazione per errore materiale.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Strumento previsto per correggere errori materiali del dispositivo; la Corte ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per tale correzione.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma speciale per rettifiche in Cassazione che la Corte ha ritenuto non applicabile alla fattispecie, essendo la correzione pertinente all'art.130 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e la comminazione di ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre il pagamento di €3.000 a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione al contraddittorio scritto: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Se la motivazione della sentenza di merito attribuisce un beneficio (es. non menzione nel casellario) ma il dispositivo omette di riportarlo per mera svista, si tratta di errore materiale correggibile con rinvio ai sensi dell'art.130 c.p.p., non di nullità della decisione.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (Tribunale e Corte d'appello di egual segno) il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è molto limitato: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti probatori travisati e dimostrarne la macroscopica incongruenza rispetto alla motivazione.
  • Motivi di cassazione che si limitano a riprodurre le censure già svolte in appello, senza un confronto specifico e puntuale con la motivazione impugnata, sono manifestamente inammissibili per aspecificità.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione di merito risulta manifestamente illogica; la mera asserzione di eccessiva durezza della pena è inidonea se non adeguatamente argomentata.
  • Quando si contesta la mancata applicazione di una causa di esclusione della punibilità (es. art.131‑bis), occorre che il ricorrente dimostri in modo specifico e nuovo la rilevanza degli elementi omessi dal giudice di merito, altrimenti la censura appare come mera reiterazione e risulta inammissibile.

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