Cassazione Civile, Ordinanza n. 25981/2021 del 24/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministratori)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dalla società poi fallita contro tre ex amministratori succedutisi nella gestione, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da varie operazioni societarie ritenute pregiudizievoli. I convenuti avevano eccepito, tra l’altro, l’efficacia di delibere assembleari di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità nei confronti di due di essi. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande e condannato l’attrice anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancata adesione a una proposta ex art. 185-bis c.p.c. La Corte d’appello ha eliminato la condanna ex art. 96, ma ha confermato il rigetto nel merito, ritenendo non provato alcun danno in concreto. In cassazione la società fallita ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2393 c.c. per l’asserita nullità/illegittimità delle delibere di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità e loro revocabilità; 2) violazione degli artt. 2475-ter e 2476 c.c. per omesso rilievo di un conflitto di interessi nella stipula di un preliminare di cessione quote; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi a specifiche operazioni societarie e al danno che ne sarebbe derivato; 4) violazione degli artt. 184 e 346 c.p.c. per il mancato espletamento di CTU ai fini della quantificazione del danno; 5) violazione degli artt. 91 e 106 c.p.c. e dell’art. 1917 c.c. per la condanna alle spese anche in favore delle compagnie assicuratrici chiamate in garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non aggrediva tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, in particolare l’autonoma statuizione secondo cui nessun danno concreto era stato cagionato alla società; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che il conflitto di interessi ex art. 2391 c.c. presuppone che l’amministratore agisca nell’esercizio delle proprie funzioni per la società, circostanza non ricorrente nel preliminare oggetto di causa, stipulato dall’amministratore come rappresentante di altre società e non della società danneggiata; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e dei fatti istruttori, già esaminati dalla corte territoriale, la quale aveva escluso che le operazioni contestate avessero prodotto un danno concreto; ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la CTU era stata chiesta solo per quantificare un danno che non era stato prima accertato; ha ritenuto infondato il quinto motivo affermando che la condanna alle spese in favore dei terzi chiamati in garanzia era conforme al principio di soccombenza e di causalità. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2393 c.c.
viene evocato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della rinuncia preventiva all’azione di responsabilità, ma la Corte non accoglie tale impostazione perché il rigetto si fonda soprattutto sull’assenza di danno concreto e sulla mancata specifica censura di tutte le rationes decidendi
art. 2391 c.c.
il conflitto di interessi presuppone che l’amministratore svolga l’operazione nell’esercizio delle funzioni gestorie per la società; se egli agisce per conto di altre società e la società asseritamente danneggiata non è parte dell’operazione, la fattispecie non ricorre
art. 2475-ter c.c.
ritenuto non pertinente per temporalità, poiché la disciplina invocata non era applicabile al contratto preliminare del 12/11/2002
art. 2476 c.c.
ritenuto non pertinente per temporalità, e comunque non decisivo alla luce dell’insussistenza del conflitto di interessi nei termini allegati
art. 185-bis c.p.c.
richiamato solo per la proposta transattiva formulata dal giudice istruttore, non accolta dalle parti
art. 96, comma 3, c.p.c.
la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. pronunciata dal tribunale è stata esclusa dalla corte d’appello
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la critica alle questioni o alla valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
il giudice di merito può desumere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare ogni allegazione o prova
artt. 184 e 346 c.p.c.
invocati per la CTU e la sua riproposizione in appello; la Corte ribadisce che la consulenza è mezzo discrezionale del giudice e, una volta escluso il danno, la quantificazione è irrilevante
artt. 91 e 106 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza e possono essere poste a carico dell’attore soccombente anche nei confronti del terzo chiamato in garanzia, quando la sua evocazione sia stata causata dalla domanda attorea
art. 1917 c.c.
richiamato nel motivo sulle spese e sulla chiamata in garanzia dell’assicuratore, senza accoglimento della censura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato
art. 4480/1997
richiamata per escludere l’interruzione del giudizio di cassazione per sopravvenuto fallimento della parte
art. 27143/2017
richiamata per il medesimo principio sull’irrilevanza dell’interruzione nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes idonee a mantenere la decisione.
- Il conflitto di interessi dell’amministratore richiede che l’operazione sia compiuta nell’esercizio delle funzioni gestorie per la società rappresentata; non basta che la stessa persona rivesta cariche in più società se l’operazione è posta in essere come rappresentante di soggetti diversi dalla società che si assume danneggiata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, ma solo di denunciare l’omesso esame di un preciso fatto storico decisivo.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di prova in senso proprio ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice; se manca il presupposto stesso del danno, la sua sola quantificazione non può giustificare l’ammissione della CTU.
- La condanna alle spese può essere estesa al terzo chiamato in garanzia quando la sua partecipazione al giudizio sia stata resa necessaria dalla domanda introduttiva e operi il criterio della soccombenza e della causalità.
- Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte non determina interruzione del processo, che prosegue per impulso d’ufficio; l’eventuale rilevanza della causa interruttiva può semmai emergere in un successivo giudizio di rinvio.
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