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Sentenza

Sentenza n. 5350/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione ministeriale Prot. M_D A-OMISSIS-, adottata il 23.11.22 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare e notificata, per il tramite della Brigata -OMISSIS-” di stanza in Caserta, in data 07.12.22, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il documento caratteristico -OMISSIS- relativo al periodo 17.01.22 – 05.06.22, nonché, se e per quanto di ragione, della relazione esplicativa a firma del Ten. Col. -OMISSIS-, datata 11.10.22, e della relazione esplicativa a firma del Col. -OMISSIS- datata 25.10.22, in una ad ogni ulteriore <ed eventuale> atto preordinato, connesso e conseguenziale, se esistente, di cui si sconoscono data ed estremi.

Giustizia amministrativa202301121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione ministeriale del 23 novembre 2022 di rigetto del ricorso gerarchico contro il documento caratteristico relativo al periodo 17 gennaio–5 giugno 2022, nonché il documento valutativo e le relazioni esplicative presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico contro il documento caratteristico relativo al periodo 17 gennaio–5 giugno 2022, nel quale la valutazione era stata ridotta da precedenti giudizi di “eccellente” o “ottimo” a “molto buono”. Ha dedotto: 1) contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alle valutazioni favorevoli pregresse, difetto di motivazione e genericità dei rilievi addotti per giustificare il calo, contestando inoltre che nel periodo non gli fossero state mosse osservazioni; 2) incoerenza intrinseca tra alcuni giudizi analitici e quello finale. Ha inoltre formulato riserva di domanda risarcitoria e, solo con memoria ex art. 73 c.p.a., ha dedotto la violazione dell’obbligo di astensione del secondo revisore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le valutazioni caratteristiche costituiscano espressione di discrezionalità tecnico-valutativa e siano sindacabili solo in presenza di macroscopica illogicità, incoerenza o contraddittorietà rispetto ai presupposti di fatto, non ravvisate nel caso concreto. Le relazioni esplicative del compilatore e del secondo revisore fornivano un supporto adeguato alla valutazione “molto buono”: il militare era collaborativo e operava con perizia, ma non aveva apportato contributi personali né mostrato qualità e rendimento tali da distinguerlo rispetto ad altri. Il passaggio da “eccellente” a “molto buono” era una flessione limitata, non un giudizio gravemente o repentinamente negativo, e non richiedeva una motivazione rafforzata; i giudizi analitici risultavano coerenti con quello finale. Le valutazioni relative ad altri periodi, precedenti o successivi, non erano decisive, poiché ciascun documento riguarda autonomamente il rendimento nell’intervallo considerato; era irrilevante anche l’assenza di sanzioni disciplinari, non necessarie per una valutazione comunque positiva. La censura sull’obbligo di astensione del secondo revisore, introdotta per la prima volta con memoria ex art. 73 c.p.a., è stata dichiarata tardiva e non esaminabile. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Infine, si osserva che i motivi di censura sviluppati per la prima volta con la memoria ex art. 73 cpa in riferimento alla violazione dell’obbligo di astensione del II Revisore, sono, in quanto tali, tardivi e, dunque, non suscettibili di essere esaminati.

    Le censure nuove introdotte soltanto con memoria ex art. 73 c.p.a. sono tardive e non possono essere esaminate.

Massime di principio

  • I giudizi contenuti nella documentazione caratteristica del militare valutano autonomamente il servizio reso nello specifico periodo di riferimento; la loro legittimità non è inficiata, di per sé, dalla difformità rispetto a valutazioni relative a periodi precedenti o successivi.
  • La valutazione caratteristica del militare, espressione di discrezionalità tecnico-valutativa, è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di macroscopica illogicità, incoerenza o contraddittorietà rispetto ai presupposti di fatto considerati.
  • Il passaggio a una qualifica immediatamente inferiore, che resti comunque positiva e non presenti carattere grave o repentino, non richiede una motivazione rafforzata; la motivazione può consistere in un giudizio sintetico, purché adeguato e logicamente coerente con le risultanze analitiche.
  • L’assenza di sanzioni disciplinari non impedisce una valutazione caratteristica positiva ma inferiore a quelle pregresse, poiché la valutazione del rendimento nel periodo non presuppone necessariamente la commissione di condotte disciplinarmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereDecadenza e tardività

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