Cassazione Penale, Sentenza n. 17906/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, terzi estranei, hanno chiesto la revoca della confisca cd. "allargata" disposta con sentenza irrevocabile del 2000 (confisca ex art. 12-sexies L. n. 356/1992) per alcuni immobili. Hanno articolato più censure: (i) vizio procedurale perché il giudice dell'esecuzione ha deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p. senza seguire il procedimento di esecuzione partecipato (udienza camerale) previsto per i procedimenti iscritti prima del 13/10/2011; (ii) difetto di motivazione nella valutazione della sproporzione tra redditi e beni, omettendo di considerare alcune lecite provviste di denaro e i redditi antecedenti; (iii) illegittimo spostamento dell'onere probatorio sulla difesa richiedendo prove "diaboliche" (tracce bancarie) per dimostrare l'origine lecita dei fondi; (iv) erronea valutazione del giudicato relativamente alla prova dichiarativa dei collaboratori di giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo di natura tale da assorbire gli altri e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'assise di appello di Napoli. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia comprimso il diritto al contraddittorio perché, trattandosi di confisca disposta in procedimento la cui iscrizione risale a prima del 13/10/2011, l'incidente di esecuzione volto a tutelare i diritti dei terzi deve svolgersi con le forme del rito camerale partecipato ex art. 666, comma 3 c.p.p.; la mancata applicazione di tale procedimento ha determinato la necessità di annullare e rinviare per nuovo giudizio secondo le predette forme.
Norme richiamate
art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)
Norma sulla confisca "allargata" dei beni ritenuti riconducibili ai proventi di attività illecite; applicata in relazione a beni oggetto di confisca nella sentenza definitiva del 2000.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Elenca i reati rilevanti per l'applicazione di misure come la confisca allargata; qui richiamato perché i fatti di reato (associazione mafiosa e reati connessi) rientrano nel catalogo.
art. 666, comma 3, c.p.p.
Stabilisce che l'incidente di esecuzione finalizzato alla tutela dei diritti dei terzi si svolge con rito camerale partecipato (udienza camerale in contraddittorio); la Corte afferma la necessità di seguire questa procedura quando il procedimento di cognizione è stato iscritto prima del 13/10/2011.
art. 667, comma 4, c.p.p.
Prevede modalità di intervento del giudice dell'esecuzione; nel caso il giudice ha provveduto de plano sulla base di questa norma senza esperire il rito camerale partecipato, compressando il contraddittorio.
art. 674, comma 4, c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza citata: se l'incidente di esecuzione segue la procedura prevista, la rimedio avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è il ricorso per cassazione e non l'opposizione di cui a tale norma; il principio è utilizzato per delimitare i rimedi disponibili.
art. 1, commi 194 ss., L. 24 dicembre 2012, n. 228 e art. 37 L. 17 ottobre 2017, n. 161
Norme interpretative intervenute successivamente che hanno inciso sulla disciplina applicabile agli incidenti di esecuzione relativi a beni confiscati: la giurisprudenza le interpreta nel senso che, per i procedimenti iniziati prima del 13/10/2011, l'incidente deve seguire il rito camerale partecipato.
Sentenza Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018 (Rv. 273669)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha già enunciato il principio applicato nel caso: per i procedimenti iscritti prima del 13/10/2011 l'incidente di esecuzione deve seguire il rito camerale partecipato ex art. 666 c.p.p., con conseguenze sui mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta in un procedimento la cui iscrizione nel registro degli indagati è anteriore al 13/10/2011, l'incidente di esecuzione promosso da terzi per tutelare diritti sui beni confiscati deve svolgersi con le forme del rito camerale partecipato (art. 666, comma 3 c.p.p.); la mancata applicazione di tale rito può determinare annullamento del provvedimento.
- Il giudice dell'esecuzione non può decidere de plano comprimendo il contraddittorio quando la legge richiede l'udienza camerale partecipata; il rispetto del contraddittorio è requisito essenziale per la legittimità del provvedimento.
- In valutazioni di "sproporzione" tra redditi e beni, il giudice deve esaminare e motivare specificamente le fonti lecite di provenienza (redditi dichiarati, provviste, altri elementi economico-finanziari); l'omessa considerazione di elementi rilevanti può costituire vizio di motivazione.
- Non è ammissibile imporre alla difesa un onere probatorio irragionevole o "diabolico": il giudice deve valutare la prova disponibile (documentale, bancaria, dichiarativa) e non può rigettare la posizione dei terzi senza apprezzare concretamente le prove offerte.
- La qualificazione del rimedio esperibile contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione dipende dalla procedura seguita: se il procedimento è corretto secondo le forme previste, i mezzi di impugnazione possono essere limitati (ad es. ricorso per cassazione), mentre procedure viziate possono determinare la riapertura del giudizio in contraddittorio.
- In pratica, chi agisce come terzo per ottenere la revoca di una confisca deve raccogliere e proporre tempestivamente documentazione sulle fonti lecite di acquisizione dei beni (dichiarazioni dei redditi, movimenti bancari, donazioni, atti notarili) e contestualmente vigilare sul rispetto del rito camerale; se il giudice omette il contraddittorio, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.
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