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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/912

Regolamento delegato (UE) 2024/912 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA)

Normativa europea32024R0912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato precisa, in modo dettagliato, quali informazioni i GEFIA devono notificare alle autorità competenti quando operano oltre confine ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Distingue tra notifiche relative alla prestazione di servizi/attività transfrontaliere e quelle concernenti la succursale, imponendo contenuti informativi specifici su soggetti coinvolti, strategie, organizzazione, controlli interni e fondi gestiti. Introduce inoltre l’obbligo di comunicare le modifiche delle informazioni già trasmesse e disciplina la comunicazione della cessazione programmata dell’attività di una succursale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 25 giugno 2024.

Specificazione delle informazioni da notificare dai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) per l’esercizio di attività transfrontaliere e per l’apertura/gestione di succursali ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) soggetti agli obblighi di notifica previsti dall’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 6, della direttiva 2011/61/UE, quando intendono prestare servizi o svolgere attività transfrontaliere in uno Stato membro ospitante o stabilire una succursale in un altro Stato membro. Il regolamento riguarda le informazioni da trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e, a seconda dei casi, dello Stato membro ospitante o di stabilimento della succursale; include anche gli aggiornamenti delle informazioni già comunicate e la notifica della cessazione programmata dell’attività della succursale. Si applica dal 25 giugno 2024, in tutti gli Stati membri, ed è rilevante ai fini del SEE. Restano fermi i riferimenti alla disciplina antiriciclaggio, alla protezione dei dati e alle regole di vigilanza della direttiva 2011/61/UE e del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

Regolamento delegato (UE) 2024/912: informazioni da notificare per le attività transfrontaliere dei GEFIA

Il regolamento integra la direttiva 2011/61/UE specificando il contenuto delle informazioni che i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) devono trasmettere alle autorità competenti quando operano in via transfrontaliera o tramite succursale. La finalità è rendere omogenee e complete le notifiche, consentendo una vigilanza efficace da parte delle autorità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che la portata delle informazioni varia in funzione del tipo di notifica e che occorre quindi precisarne il contenuto. Il regolamento mira anche a garantire che le autorità siano aggiornate su ogni modifica rilevante, incluse revoche, cancellazioni o variazioni dell’autorizzazione iniziale. Viene inoltre sottolineata la necessità di identificare con chiarezza la succursale e le persone responsabili della sua gestione, nonché di agevolare l’identificazione elettronica dei FIA attraverso ISIN e LEI quando disponibili.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai GEFIA che effettuano notifiche ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 6, della direttiva 2011/61/UE. Riguarda sia le notifiche relative alla prestazione di servizi o attività in un altro Stato membro, sia quelle concernenti l’apertura e l’organizzazione di una succursale, sia gli aggiornamenti delle informazioni già comunicate. È rilevante per i rapporti con le autorità competenti dello Stato membro d’origine e, a seconda dei casi, con quelle dello Stato membro ospitante o di stabilimento della succursale.

Informazioni da comunicare per le attività transfrontaliere

Per le notifiche ex articolo 33, paragrafo 2, lettera a), il GEFIA deve indicare:

  • nome, indirizzo, LEI ed estremi del GEFIA;
  • servizio o punto di contatto responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Per le notifiche ex articolo 33, paragrafo 2, lettera b), occorre indicare anche:

  • le attività di gestione collettiva e i servizi specifici che saranno prestati, richiamando l’allegato I della direttiva 2011/61/UE e l’articolo 6, paragrafo 4;
  • la strategia aziendale nello Stato membro ospitante, incluse le categorie di clienti e investitori interessati e le modalità di relazione con essi;
  • una sintesi dei controlli sugli accordi di delega con terzi;
  • le informazioni sui FIA che si intende gestire nello Stato membro ospitante, con nome, Stato membro d’origine, forma giuridica, strategia di investimento e durata, se del caso;
  • il codice di identificazione nazionale, l’ISIN e il LEI del FIA, se disponibili;
  • nelle strutture master-feeder, la denominazione del fondo master, il suo LEI se disponibile e, se diverso, i dati del GEFIA del fondo di destinazione.

Informazioni da comunicare per la succursale

Per le notifiche ex articolo 33, paragrafo 3, lettera b), il GEFIA deve comunicare i dati identificativi della succursale, compresi nome, indirizzo, eventuali codici nazionali ed estremi del servizio o punto di contatto. Per l’articolo 33, paragrafo 3, lettera c), devono essere indicati nome, posizione, indirizzo e-mail e numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in posizione direttiva nella succursale.

Quanto alla struttura organizzativa della succursale, il regolamento richiede:

  • l’eventuale appartenenza del GEFIA a un gruppo;
  • una spiegazione del contributo della succursale alla strategia del GEFIA o del gruppo;
  • le linee gerarchiche funzionali, geografiche e giuridiche;
  • il modo in cui la succursale si inserisce nella struttura societaria del GEFIA o del gruppo;
  • le regole di reporting al GEFIA;
  • una descrizione del processo di misurazione e gestione del rischio a livello di succursale, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

Sistemi di controllo, compliance e proiezioni finanziarie

La notifica sulla succursale deve includere una sintesi dei sistemi e dei controlli predisposti, comprensiva di:

  • procedure e risorse umane e materiali per rispettare le regole dello Stato membro ospitante adottate ai sensi degli articoli 12 e 14 della direttiva 2011/61/UE;
  • procedure e risorse umane e materiali per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
  • controlli sugli accordi di delega con terzi rispetto alle attività svolte dalla succursale;
  • previsioni di profitti e perdite e di flussi di cassa per i primi 36 mesi.

Obbligo di comunicare le modifiche e cessazione dell’attività

L’articolo 3 impone al GEFIA di notificare alle autorità competenti dello Stato membro d’origine qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse ai sensi degli articoli 1 e 2. In caso di cessazione programmata dell’attività di una succursale in un altro Stato membro, il GEFIA deve inoltre fornire:

  • nome, e-mail e numero di telefono delle persone responsabili del processo di cessazione;
  • calendario della cessazione;
  • dati e procedure proposte per la chiusura, con indicazione della tutela degli interessi degli investitori, delle modalità di gestione dei reclami e dell’estinzione di eventuali debiti.

Entrata in vigore, applicazione e riferimenti trasversali

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 25 giugno 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nel testo sono richiamati anche il regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati da parte delle istituzioni dell’Unione, con richiamo alla consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Disposizioni principali

Informazioni per la notifica di attività transfrontaliere

Per le notifiche ex articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA deve indicare: denominazione, indirizzo, LEI ed estremi del gestore; nonché il servizio o punto di contatto responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Quando la notifica riguarda le attività/servizi da svolgere nello Stato membro ospitante, devono inoltre essere fornite le attività di gestione collettiva e i servizi specifici prestati, la strategia aziendale nello Stato membro ospitante, i controlli sugli accordi di delega, e le informazioni sui FIA che si intende gestire, inclusi dati identificativi, strategia di investimento, durata, ISIN e LEI se disponibili, nonché le informazioni sui master-feeder ove applicabili.

Informazioni relative alla succursale

Per le notifiche ex articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA deve comunicare il nome, l’indirizzo, eventuali codici identificativi nazionali ed estremi del servizio o punto di contatto della succursale. Devono essere inoltre indicati i nominativi, la posizione, l’e-mail e il telefono delle persone responsabili della gestione della succursale. Il regolamento richiede una descrizione completa della struttura organizzativa della succursale, comprensiva di appartenenza a un gruppo, contributo alla strategia del GEFIA o del gruppo, linee gerarchiche, inserimento nella struttura societaria, regole di reporting al GEFIA e processo di gestione del rischio ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

Sistemi, controlli e previsioni economico-finanziarie della succursale

La comunicazione relativa alla succursale deve includere una sintesi dei sistemi e dei controlli predisposti per garantire il rispetto della normativa dello Stato membro ospitante e degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo della direttiva (UE) 2015/849, oltre ai controlli sugli accordi di delega con terzi. È richiesta anche una previsione di profitti e perdite e di flussi di cassa per i primi 36 mesi.

Aggiornamento delle informazioni e cessazione programmata

Il GEFIA deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro d’origine qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 1 e 2. In caso di cessazione programmata dell’attività di una succursale in un altro Stato membro, il GEFIA deve informare le autorità competenti e indicare: i responsabili del processo di cessazione, il calendario previsto e i dati/procedure di chiusura, con descrizione della tutela degli interessi degli investitori, della gestione dei reclami e dell’estinzione dei debiti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 25 giugno 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarigestione di fondi di investimento alternativivigilanza prudenzialeservizi transfrontalieriprotezione dei dati

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