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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/911

Regolamento delegato (UE) 2024/911 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere delle società di gestione e degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Normativa europea32024R0911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, in forma di norme tecniche di regolamentazione, quali informazioni devono essere trasmesse dalle società di gestione di OICVM alle autorità competenti quando operano oltre frontiera. Definisce nel dettaglio il contenuto delle notifiche relative a succursali, servizi prestati in altro Stato membro, delega di funzioni e successive modifiche delle informazioni comunicate. Prevede inoltre obblighi specifici in caso di cessazione programmata di una succursale e introduce l’uso obbligatorio di identificativi quali LEI e, quando disponibili, ISIN e LEI dell’OICVM.

Regolamento delegato che specifica le informazioni da notificare sulle attività transfrontaliere delle società di gestione di OICVM e degli OICVM, incluse succursali, attività in altro Stato membro, deleghe e modifiche successive.

Ambito di applicazione

Si applica alle società di gestione di OICVM disciplinate dalla direttiva 2009/65/CE quando effettuano notifiche alle autorità competenti nell’ambito di attività transfrontaliere, in particolare per l’apertura e l’operatività di succursali, la prestazione di servizi o attività in uno Stato membro ospitante e l’affidamento in delega di funzioni di gestione o amministrazione degli investimenti. Riguarda lo scambio di informazioni tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante. Si applica dal 25 giugno 2024; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il testo richiama inoltre il trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725. Non disciplina in generale l’autorizzazione sostanziale delle società di gestione, ma il contenuto tecnico delle notifiche previste dagli articoli 17, 18 e 20 della direttiva 2009/65/CE.

Regolamento delegato (UE) 2024/911 sulle informazioni da notificare per le attività transfrontaliere degli OICVM

Il regolamento integra la direttiva 2009/65/CE fissando il contenuto tecnico delle notifiche che le società di gestione di OICVM devono trasmettere alle autorità competenti quando operano oltre confine. La finalità è rendere omogenee e complete le informazioni scambiate tra autorità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, così da agevolare la vigilanza e garantire la tracciabilità delle attività transfrontaliere.

Ambito e finalità regolamentare

Il testo si applica alle notifiche previste dagli articoli 17, 18 e 20 della direttiva 2009/65/CE, cioè ai casi di stabilimento di succursali, prestazione di servizi o attività in un altro Stato membro e delega di funzioni di gestione o amministrazione degli investimenti. I considerando chiariscono che il contenuto delle informazioni varia a seconda della tipologia di notifica, che le autorità devono essere aggiornate su ogni modifica rilevante, e che è opportuno introdurre l’identificazione elettronica dell’OICVM tramite ISIN e LEI quando tali codici siano disponibili.

Informazioni da fornire per l’apertura di una succursale

Per la notifica ex articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione deve indicare i propri dati identificativi essenziali: nome, indirizzo, LEI ed estremi, nonché il servizio o punto di contatto incaricato dello scambio informativo con l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Questo nucleo informativo serve a garantire un canale di interlocuzione stabile e verificabile.

Programma di attività della succursale e struttura organizzativa

La parte più articolata riguarda il programma di attività da comunicare ex articolo 17, paragrafo 2. La descrizione delle attività e dei servizi deve comprendere le attività specifiche di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE che saranno svolte nello Stato membro ospitante, l’eventuale appartenenza a un gruppo e il modo in cui la succursale contribuirà alla strategia della società di gestione o del gruppo. Devono inoltre essere illustrati la strategia aziendale della succursale e le previsioni di profitti e perdite e dei flussi di cassa per i primi 36 mesi.

La descrizione della struttura organizzativa deve includere:

  • le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico;
  • il modo in cui la succursale si inserisce nella struttura interna della società di gestione o del gruppo, compresi eventuali dettagli sull’unità operativa istituita localmente e sulle risorse umane assegnate;
  • le regole di reporting verso la società di gestione;
  • il processo di misurazione e gestione del rischio predisposto a livello di succursale in base agli articoli da 40 a 43 della direttiva 2010/43/UE;
  • le procedure e i meccanismi adottati ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2009/65/CE;
  • una sintesi dei sistemi e dei controlli applicati a livello di succursale, includendo presidi per il rispetto delle regole dello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2009/65/CE, gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo della direttiva (UE) 2015/849 e i controlli sulle modalità di delega delle attività svolte nella succursale.

Persone responsabili della gestione della succursale

Le informazioni sulle persone responsabili della gestione della succursale devono comprendere il nome, la posizione, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in posizione direttiva in relazione alla succursale. Il regolamento mira così a evitare lacune informative e a consentire alle autorità di individuare con precisione i responsabili operativi e strategici.

Prestazione di servizi o attività in altro Stato membro senza succursale

Per la comunicazione ex articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, il regolamento richiede di nuovo i dati identificativi base della società di gestione, inclusi nome, indirizzo, LEI, estremi e punto di contatto. La descrizione dei servizi e delle attività da svolgere nello Stato membro ospitante deve indicare le attività di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, l’eventuale appartenenza a un gruppo e il contributo delle attività alla strategia della società di gestione o del gruppo.

Delega di funzioni di gestione o amministrazione degli investimenti

Per le notifiche relative alla delega ex articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, devono essere comunicati:

  • un elenco delle funzioni di gestione o amministrazione degli investimenti soggette a delega;
  • il nome, l’indirizzo e i dati di contatto del delegato.

Aggiornamento delle informazioni e cessazione della succursale

Il regolamento impone alle società di gestione di informare le autorità competenti di qualsiasi modifica delle informazioni già fornite ai sensi degli articoli 1, 2 e 3. Questa previsione rafforza la continuità della vigilanza e comprende, secondo i considerando, anche revoche, cancellazioni o modifiche dell’autorizzazione inizialmente concessa alla società di gestione.

In caso di cessazione programmata dell’attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro, la società di gestione deve inoltre comunicare:

  • il nome, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone responsabili del processo di cessazione;
  • il calendario della cessazione programmata;
  • i dati e i processi proposti di cessazione, con indicazione dettagliata di come saranno tutelati gli interessi degli investitori e di come saranno gestiti i reclami e l’estinzione di eventuali debiti.

Entrata in vigore, applicazione e riferimenti esterni

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 giugno 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Il testo richiama inoltre il rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725, e si fonda sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato dall’ESMA, previa consultazione pubblica e parere del Garante europeo della protezione dei dati.

Disposizioni principali

Contenuto della notifica per apertura di succursale

Per la notifica ex articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione deve indicare nome, indirizzo, LEI ed estremi propri, nonché il nome e gli estremi del servizio o punto di contatto responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Programma di attività e organizzazione della succursale

Per la notifica ex articolo 17, paragrafo 2, la descrizione delle attività e dei servizi deve comprendere le attività di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE da prestare nello Stato membro ospitante, l’eventuale appartenenza a un gruppo, il contributo della succursale alla strategia della società o del gruppo, la strategia aziendale della succursale e previsioni di profitti/perdite e flussi di cassa per i primi 36 mesi. La struttura organizzativa deve includere linee gerarchiche, collocazione nella struttura interna, regole di reporting, gestione del rischio, procedure ex articolo 15 della direttiva 2009/65/CE e sintesi dei sistemi di controllo, inclusi presidi per regole dello Stato ospitante, antiriciclaggio e controlli sulle deleghe.

Persone responsabili della gestione della succursale

Le informazioni ex articolo 17, paragrafo 2, lettera d), devono comprendere nome, posizione, indirizzo e-mail e numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in posizione direttiva rispetto alla succursale.

Notifica per prestazione di servizi o attività in altro Stato membro

Per la comunicazione ex articolo 18, paragrafo 1, la società di gestione deve fornire gli stessi dati identificativi di base previsti per la succursale, inclusi nome, indirizzo, LEI, estremi e punto di contatto, e descrivere i servizi e le attività da prestare nello Stato membro ospitante, indicando le attività di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, l’eventuale appartenenza a un gruppo e il contributo delle attività alla strategia della società o del gruppo.

Notifica sulla delega di funzioni

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), devono essere comunicati un elenco delle funzioni di gestione o amministrazione degli investimenti soggette a delega e il nome, l’indirizzo e i dati di contatto del delegato.

Aggiornamento delle informazioni notificate

Le società di gestione devono informare le autorità competenti di qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento, quindi delle notifiche relative a succursali, servizi transfrontalieri e deleghe.

Cessazione programmata di una succursale

In caso di cessazione programmata dell’attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro, la società di gestione deve comunicare il nome, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone responsabili del processo, il calendario della cessazione e i dati e processi proposti, indicando in dettaglio come saranno tutelati gli interessi degli investitori e come saranno gestiti i reclami e l’estinzione di eventuali debiti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 giugno 2024.

Come è indicizzato

Materiefondi d'investimentomercato dei capitalivigilanza prudenzialelibertà di stabilimento e prestazione di serviziprotezione dei dati

Testo integrale

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