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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2893

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2893 della Commissione, del 15 dicembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis (DOP)

Normativa europea32023R2893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra ufficialmente la denominazione di origine protetta "Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis" nel registro UE delle DOP e delle IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Grecia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e contiene sostanzialmente la sola disposizione di iscrizione e le regole generali su entrata in vigore e applicabilità diretta.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis" per una tipologia di lenticchie/prodotto agricolo della classe ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della DOP "Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis" richiesta dalla Grecia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti per gli operatori che commercializzano il prodotto tutelato e per le autorità degli Stati membri chiamate a riconoscere la denominazione registrata. Non contiene esclusioni specifiche; la registrazione riguarda il prodotto identificato come appartenente alla classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Iscrizione della DOP "Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2893 della Commissione ha lo scopo di iscrivere nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis". L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto della procedura di registrazione conclusasi senza opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. In particolare, la domanda di registrazione presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall’articolo 51, la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere alla registrazione.

Effetto normativo principale

L’articolo 1 stabilisce la registrazione della denominazione "Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis" come DOP. Il nome registrato identifica un prodotto compreso nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Per gli operatori del settore ciò implica la tutela della denominazione a livello UE e l’utilizzabilità del segno solo nel rispetto della disciplina applicabile ai prodotti DOP.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 dispone che il nome "Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione è adottata in seguito alla domanda presentata dalla Grecia, pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Considerato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protettequalità dei prodotti alimentariindicazioni geografichemercato interno

Testo integrale

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