Regolamento (UE) 2023/2889
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2889 della Commissione, del 15 dicembre 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell'indicazione geografica protetta Marchfeldspargel
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della IGP "Marchfeldspargel". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Austria e, non avendo ricevuto opposizioni motivate, ha accolto la modifica. L'atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Marchfeldspargel".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare dell'IGP "Marchfeldspargel", registrata in precedenza ai sensi della normativa UE sulle indicazioni geografiche. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile; riguarda in concreto la domanda di modifica presentata dall'Austria e valutata dalla Commissione secondo il regime applicabile prima del 7 dicembre 2021. Non disciplina altri prodotti o altre modifiche, né contiene esclusioni esplicite ulteriori.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Marchfeldspargel"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2889 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Marchfeldspargel". L'atto si inserisce nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e tiene conto del regime transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/2117 per le domande già presentate alla Commissione.
Contesto normativo e regime transitorio
La Commissione richiama, in primo luogo, la disciplina applicabile alle modifiche dei disciplinari delle indicazioni geografiche. In particolare, per le domande ricevute prima dell'8 giugno 2022 continuano ad applicarsi le norme previgenti al 7 dicembre 2021, in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117. Questo elemento è rilevante perché la domanda austriaca è stata ricevuta il 25 maggio 2022, quindi rientra in tale regime transitorio.
Domanda presentata dall'Austria e qualificazione della modifica
La Repubblica d'Austria ha presentato la richiesta di modifica del disciplinare della IGP "Marchfeldspargel", originariamente registrata dal regolamento (CE) n. 1263/96 e successivamente oggetto di una precedente modifica con il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2002. La Commissione qualifica la modifica come "non minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con conseguente applicazione della procedura di pubblicazione e di eventuale opposizione prevista dal medesimo regolamento.
Istruttoria e assenza di opposizioni
La Commissione dichiara di aver esaminato la domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come applicabile prima del 7 dicembre 2021. Poiché si trattava di una modifica non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata entro la fase prevista dall'articolo 51, la Commissione ha potuto procedere all'approvazione.
Effetti dispositivi
L'articolo 1 del regolamento approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la IGP "Marchfeldspargel". L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per effetto dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117, le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di modifiche di disciplinari ricevute dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima dell'8 giugno 2022.
Domanda di modifica dell'Austria
La Commissione ha ricevuto il 25 maggio 2022 dalla Repubblica d'Austria una domanda di approvazione di modifica del disciplinare della IGP "Marchfeldspargel", già registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 e successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2002.
Esame della domanda e procedura di opposizione
La Commissione ha esaminato la domanda conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come applicabile prima del 7 dicembre 2021. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.
Approvazione della modifica del disciplinare
L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla IGP "Marchfeldspargel".
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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