Regolamento (UE) 2024/910
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di società di gestione di OICVM e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera, e che modifica il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento uniforma i modelli e le procedure per le notifiche transfrontaliere degli OICVM e delle società di gestione nell’UE, imponendo l’uso di formulari standard e la trasmissione elettronica tra autorità competenti. Stabilisce inoltre regole sullo scambio di informazioni, sui punti di contatto unici e sui termini di riscontro tra autorità. Per coordinamento, modifica il regolamento (UE) n. 584/2010 sopprimendone il capo I e gli allegati I e II. L’applicazione è differita al 14 luglio 2024.
Norme tecniche di attuazione sulla forma, il contenuto e lo scambio elettronico delle notifiche transfrontaliere relative a OICVM e società di gestione, con modifica del regolamento (UE) n. 584/2010.
Ambito di applicazione
Si applica alle notifiche e comunicazioni transfrontaliere previste dalla direttiva 2009/65/CE in materia di OICVM e società di gestione di OICVM, quando intendono operare in altri Stati membri tramite commercializzazione, gestione, succursale o libera prestazione di servizi. Vincola le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti e, indirettamente, OICVM e società di gestione che devono usare i modelli standard e i canali elettronici indicati. Non disciplina il merito dell’autorizzazione o della commercializzazione, ma solo forme, contenuti, trasmissione e attestazioni; si applica dal 14 luglio 2024, dopo l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 sulla notificazione transfrontaliera di OICVM e società di gestione
Il regolamento attua la direttiva 2009/65/CE definendo, in modo uniforme, la forma e il contenuto delle informazioni da notificare per le attività transfrontaliere degli OICVM e delle società di gestione. La finalità è rendere più agevoli, rapide e sicure le procedure amministrative tra autorità competenti, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1160.
Finalità e contesto normativo
Il testo nasce dall’esigenza di armonizzare lo scambio di informazioni tra autorità competenti negli Stati membri d’origine e ospitanti, mediante formati standard, modelli uniformi e comunicazioni elettroniche. I considerando evidenziano che la mole di dati da scambiare impone soluzioni elettroniche affidabili e che il regolamento (UE) n. 584/2010, ormai solo parzialmente adeguato, va coordinato con i nuovi requisiti introdotti dal legislatore dell’Unione.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda le notifiche relative a:
- commercializzazione transfrontaliera di quote di OICVM;
- gestione di OICVM stabiliti in un altro Stato membro;
- esercizio di attività tramite succursale o in libera prestazione di servizi;
- scambio di informazioni tra autorità competenti su lettere di notifica, attestati e indicazioni sui sistemi di indennizzo.
Le disposizioni si rivolgono in primo luogo alle autorità competenti degli Stati membri, ma incidono direttamente anche su OICVM e società di gestione, che devono utilizzare i modelli allegati e trasmettere le informazioni con i canali indicati.
Modelli standard di notifica
Per la commercializzazione transfrontaliera, l’allegato I contiene il modello di lettera di notifica che l’OICVM deve trasmettere ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. Il modello richiede, tra l’altro:
- dati della società di gestione o dell’OICVM a gestione interna;
- informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall’articolo 92 della direttiva;
- dati identificativi dell’OICVM, incluse eventuali categorie di azioni, LEI, forma giuridica e comparti di OICVM ombrello;
- elenco degli allegati, tra cui regolamento/prospetto/KIID, relazioni periodiche e, se richiesto, prova del pagamento dovuto alle autorità competenti dello Stato ospitante;
- conferma finale della completezza, con firma del soggetto autorizzato.
L’allegato II prevede invece il modello per la società di gestione che intenda amministrare un OICVM stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva. In questo caso il formulario riguarda:
- identificazione della società di gestione;
- eventuali delegati e funzioni delegate;
- contratto scritto con il depositario dell’OICVM interessato;
- eventuale altro allegato pertinente.
Comunicazioni tra autorità competenti
Gli allegati III, IV, V, VI e VII disciplinano i modelli da usare dalle autorità competenti per lo scambio di informazioni.
In particolare:
- l’allegato III riguarda la comunicazione delle informazioni relative alla notifica della società di gestione per operare in un altro Stato membro, sia in succursale sia in libera prestazione di servizi;
- l’allegato IV contiene l’attestato sui sistemi di indennizzo a tutela degli investitori, da rilasciare dall’autorità competente dello Stato membro d’origine;
- l’allegato V contiene l’attestato sull’autorizzazione della società di gestione, incluse le attività e i servizi autorizzati e le eventuali restrizioni;
- l’allegato VI contiene l’attestato che conferma che l’OICVM soddisfa le condizioni della direttiva 2009/65/CE e può commercializzare le proprie quote nello Stato membro ospitante;
- l’allegato VII riguarda la notifica delle persone responsabili della succursale, comprese le informazioni su nomina, cessazione e dati identificativi.
Trasmissione elettronica, punti di contatto e gestione dei guasti
L’articolo 2 impone alle autorità competenti di pubblicare sul proprio sito web l’indirizzo e-mail o altro canale da usare per le notifiche della società di gestione; le notifiche devono essere in formato leggibile meccanicamente.
L’articolo 4 stabilisce che:
- ciascuna autorità designa un punto di contatto unico per la comunicazione e trasmissione dei documenti;
- il punto di contatto e le eventuali modifiche devono essere comunicati alle altre autorità;
- il canale di ricezione va monitorato ogni giorno lavorativo;
- la trasmissione deve avvenire per e-mail o altro canale elettronico in formato leggibile meccanicamente.
La stessa disposizione precisa anche quando la comunicazione non si considera avvenuta:
- se le informazioni sono mancanti, incomplete o in formato diverso da quello richiesto;
- se non è stato usato il punto di contatto designato dall’autorità ospitante;
- se il sistema elettronico dell’autorità d’origine ha subito un guasto tecnico e la trasmissione completa non è avvenuta.
Le autorità d’origine devono notificare alla società di gestione l’avvenuta trasmissione solo dopo aver accertato che la documentazione è stata effettivamente ricevuta dall’autorità competente destinataria. Se viene a conoscenza di una mancata trasmissione completa, l’autorità d’origine deve procedere immediatamente all’invio.
Riscontro dell’autorità ricevente
Ai sensi dell’articolo 5, l’autorità che riceve i documenti deve comunicare all’autorità d’origine, al più presto possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, che la documentazione è completa e visionabile o stampabile. Se la conferma non arriva nei tempi previsti, l’autorità d’origine deve contattare l’autorità ospitante per accertare che la trasmissione sia avvenuta correttamente.
Modifica del regolamento (UE) n. 584/2010
L’articolo 6 sopprime il capo I e gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 584/2010, coerentemente con l’introduzione dei nuovi modelli e della nuova disciplina di trasmissione.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 luglio 2024. Da tale data è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modello standard della lettera di notifica OICVM
L’OICVM che intende commercializzare le proprie quote in uno Stato membro ospitante deve utilizzare il modello standard di cui all’allegato I ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. Il modello contiene dati identificativi dell’OICVM o della società di gestione, informazioni sulle strutture per gli investitori, le categorie di azioni da commercializzare, l’elenco degli allegati e la conferma finale di completezza.
Modello standard per la società di gestione che presta servizi transfrontalieri
La società di gestione che intende amministrare un OICVM stabilito in un altro Stato membro deve utilizzare il modello dell’allegato II ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. Il formulario richiede informazioni sulla società di gestione, sul delegato e sulle funzioni delegate, nonché gli allegati pertinenti.
Trasmissione elettronica delle notifiche
Le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web l’indirizzo di posta elettronica o altro canale da utilizzare per le notifiche. Le società di gestione inviano le notifiche in formato leggibile meccanicamente per e-mail o tramite altro canale predisposto dall’autorità competente.
Scambio di informazioni tra autorità competenti
Le autorità dello Stato membro d’origine comunicano a quelle dello Stato membro ospitante le informazioni ricevute a norma degli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/65/CE usando i modelli degli allegati III e, per le succursali, VII; per i sistemi di indennizzo usano l’allegato IV; per gli attestati di autorizzazione usano gli allegati V e VI.
Punto di contatto unico e regole di ricezione
Ogni autorità competente designa un punto di contatto unico e lo comunica alle altre autorità, provvedendo al monitoraggio giornaliero del canale di ricezione. La trasmissione avviene via e-mail o altro canale in formato leggibile meccanicamente; la comunicazione non si considera avvenuta se mancano dati, il formato è errato, non è stato usato il punto di contatto designato o si verifica un guasto tecnico.
Conferma e termine di cinque giorni lavorativi
L’autorità ricevente comunica, al più presto possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, che le informazioni sono complete e visionabili o stampabili. Se tale conferma non arriva, l’autorità d’origine contatta l’autorità dello Stato membro ospitante per verificare l’avvenuta trasmissione completa.
Modifica del regolamento (UE) n. 584/2010
Il regolamento (UE) n. 584/2010 è modificato con soppressione del capo I e degli allegati I e II, per coordinare la disciplina previgente con i nuovi modelli e regimi di scambio informativo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 luglio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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