Regolamento (UE) 2023/2820
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un aiuto finanziario straordinario dell’Unione per sostenere gli agricoltori di Grecia e Slovenia colpiti da gravi calamità naturali nell’estate 2023. Le risorse sono ripartite tra i due Stati membri e devono essere utilizzate secondo criteri oggettivi e non discriminatori, con l’obiettivo di compensare le perdite economiche senza alterare il mercato. È ammesso un cofinanziamento nazionale supplementare fino al 200% dell’importo UE, purché non vi siano distorsioni della concorrenza né sovracompensazioni. Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione alla Commissione entro il 29 febbraio 2024 e il 15 ottobre 2024.
Sostegno finanziario di emergenza dell’UE ai settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla Grecia e alla Slovenia, limitatamente alle misure di sostegno eccezionale destinate agli agricoltori più colpiti dalle perdite economiche causate da incendi boschivi, inondazioni, frane e precipitazioni/torme nti eccezionali verificatisi nell’estate 2023. L’aiuto è concesso nell’ambito dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è finanziato dall’Unione entro il 31 maggio 2024; le spese sono ammissibili solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro tale data. Sono previste esclusioni/limiti impliciti: le misure devono evitare distorsioni del mercato o della concorrenza e sovracompensazioni, e il sostegno supplementare nazionale è facoltativo ma soggetto a tetto massimo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma produce effetti sostanziali solo per Grecia e Slovenia.
Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia
Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno dell’Unione a favore degli agricoltori di Grecia e Slovenia danneggiati dagli eventi naturali estremi verificatisi nell’estate 2023. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e integra un precedente intervento di emergenza già adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, ritenuto insufficiente rispetto alla gravità dei danni subiti.
Contesto e ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che in Grecia, tra agosto e settembre 2023, incendi boschivi di entità senza precedenti e successive inondazioni hanno gravemente danneggiato i terreni agricoli delle regioni colpite. In Slovenia, tra il 3 e il 4 agosto 2023, precipitazioni straordinarie e tempeste torrenziali hanno causato frane e inondazioni con impatto negativo su una parte significativa dei terreni agricoli. La Commissione qualifica tali eventi come calamità naturali eccezionali, tali da compromettere la redditività economica delle aziende agricole e da giustificare una nuova misura di sostegno.
Base giuridica e natura della misura
Il regolamento si fonda sull’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e richiama espressamente il fatto che la situazione non è collegata a una specifica turbativa del mercato, né a una minaccia precisa di turbativa, né a misure sanitarie o fitosanitarie. La misura è quindi concepita come intervento straordinario per affrontare un problema specifico non gestibile con gli articoli 219 o 220 del medesimo regolamento. La ripartizione delle risorse tiene conto del peso dei due Stati membri nel settore agricolo dell’Unione e dell’impatto recente degli eventi.
Dotazione finanziaria e destinatari
L’articolo 1 assegna 43 082 500 EUR alla Grecia e 8 585 500 EUR alla Slovenia. Le somme devono essere utilizzate per misure di compensazione a favore degli agricoltori più colpiti dalle perdite economiche che incidono sulla loro redditività. Le misure devono essere adottate con criteri oggettivi e non discriminatori e devono evitare effetti distorsivi sul mercato e sulla concorrenza.
Modalità di erogazione e trasferimento del vantaggio economico
Il regolamento prevede che, qualora gli agricoltori non siano beneficiari diretti dell’aiuto dell’Unione, il beneficio economico sia trasferito integralmente a loro. In tal modo la misura resta finalizzata al ristoro effettivo delle imprese agricole danneggiate, evitando intermediazioni che possano ridurre l’impatto del sostegno.
Ammissibilità della spesa e scadenze
Le spese sostenute da Grecia e Slovenia per i pagamenti delle misure sono ammissibili al sostegno dell’Unione solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 31 maggio 2024. Il regolamento, inoltre, indica nella motivazione che le spese dell’Unione devono essere sostenute entro una determinata data di ammissibilità, coerente con tale termine finale.
Cumulo con altri strumenti e sostegno nazionale supplementare
Le misure possono cumularsi con altri sostegni finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Grecia e Slovenia sono inoltre autorizzate a concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% degli importi corrispondenti stabiliti per l’aiuto UE, ma solo sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che non si producano distorsioni del mercato o della concorrenza e che non vi siano sovracompensazioni.
Prevenzione delle sovracompensazioni
Per evitare un ristoro eccessivo, gli Stati membri devono tener conto di ogni ulteriore sostegno concesso da strumenti nazionali o dell’Unione, nonché da regimi privati, destinati a coprire le medesime perdite economiche. Questo obbligo opera sia in fase di progettazione delle misure sia in fase di pagamento.
Obblighi di comunicazione e monitoraggio
L’articolo 2 impone due livelli di reporting. Entro il 29 febbraio 2024, Grecia e Slovenia devono trasmettere alla Commissione una descrizione delle misure, i criteri di concessione, l’effetto atteso, le verifiche svolte, le misure contro distorsioni e sovracompensazioni, la previsione dei pagamenti mensili fino al 31 maggio 2024, il livello di sostegno nazionale supplementare e le azioni di controllo sull’ammissibilità e sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 15 ottobre 2024 devono poi comunicare gli importi effettivamente versati, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, pur essendo concretamente destinato all’attuazione da parte di Grecia e Slovenia.
Disposizioni principali
Dotazione finanziaria e beneficiari
Viene messo a disposizione della Grecia un aiuto dell’Unione pari a 43 082 500 EUR e della Slovenia un aiuto pari a 8 585 500 EUR. Le somme devono finanziare un sostegno eccezionale agli agricoltori maggiormente colpiti dalle perdite economiche che incidono sulla loro redditività.
Criteri di assegnazione e finalità delle misure
Grecia e Slovenia devono adottare misure basate su criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti. I pagamenti devono evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e, se gli agricoltori non sono beneficiari diretti, il vantaggio economico deve essere integralmente trasferito a loro.
Termine di ammissibilità della spesa
Le spese sostenute dai due Stati membri per i pagamenti relativi alle misure sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2024.
Cumulo e sostegno nazionale supplementare
Le misure possono cumularsi con altri interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Grecia e Slovenia possono concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% degli importi UE corrispondenti, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, purché non si determinino distorsioni del mercato o della concorrenza né sovracompensazioni.
Prevenzione della sovracompensazione
Nell’erogazione del sostegno, Grecia e Slovenia devono tenere conto di eventuali aiuti già concessi da altri strumenti nazionali o dell’Unione, nonché di regimi privati, per far fronte alle medesime perdite economiche.
Obblighi di informazione alla Commissione
Entro il 29 febbraio 2024, Grecia e Slovenia devono comunicare alla Commissione una serie di informazioni sulle misure adottate: descrizione, criteri di concessione, effetti previsti, azioni di verifica, misure anti-distorsione e anti-sovracompensazione, previsione dei pagamenti mensili fino al 31 maggio 2024, livello di sostegno nazionale supplementare e controlli sull’ammissibilità e sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 15 ottobre 2024 devono notificare gli importi totali versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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