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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2866

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2866 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio (verifica in servizio)

Normativa europea32023R2866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo dettagliato la verifica in servizio dei veicoli leggeri ai fini del controllo della corrispondenza tra i valori omologativi e quelli effettivamente riscontrati su veicoli in uso. Definisce criteri di selezione delle famiglie e dei veicoli, tipologie di prova, modalità di calcolo statistico delle deviazioni e procedure per documentare e comunicare i risultati. In caso di deviazioni o strategie artificiali, prevede la possibilità di contestazione da parte del costruttore e la correzione delle emissioni specifiche medie di CO2 ai fini del regolamento (UE) 2019/631.

Stabilisce le procedure di verifica in servizio dei valori di emissioni di CO2 e di consumo di carburante di autovetture e veicoli commerciali leggeri, inclusa la verifica di eventuali strategie artificiali e la correzione dei valori medi del costruttore.

Ambito di applicazione

Si applica alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri soggetti al regolamento (UE) 2019/631, per i quali siano stati rilasciati certificati di conformità con valori di CO2 e consumo carburante. Riguarda le autorità di rilascio dell’omologazione, la Commissione, i costruttori e, in alcuni passaggi, anche autorità di vigilanza del mercato e terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163. Non si applica ai veicoli esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2 né ai costruttori che, insieme alle imprese collegate, abbiano immatricolato nell’Unione meno di 1.000 autovetture nuove o meno di 1.000 veicoli commerciali leggeri nuovi nell’anno civile di due anni precedente la selezione delle famiglie. È applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Verifica in servizio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2866 attua il regolamento (UE) 2019/631 disciplinando la verifica in servizio dei valori di CO2 e del consumo di carburante riportati nei certificati di conformità. Il sistema è costruito per individuare eventuali deviazioni tra valori omologativi e prestazioni reali, nonché per rilevare strategie artificiali idonee ad alterare i risultati delle prove di omologazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Le regole si applicano alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri soggetti al regolamento (UE) 2019/631. Sono coinvolte le autorità di rilascio dell’omologazione, la Commissione, i costruttori e, per alcuni aspetti istruttori, anche autorità di vigilanza del mercato e terzi conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163. Restano esclusi i veicoli esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2 e i costruttori di minori dimensioni che, insieme alle imprese collegate, abbiano immatricolato nell’Unione meno di 1.000 veicoli nell’anno civile di riferimento.

Selezione delle famiglie di verifica in servizio

L’articolo 3 introduce una selezione annuale minima pari al 2% delle famiglie di verifica in servizio per le quali l’autorità competente abbia rilasciato omologazioni per le emissioni nei tre anni civili precedenti. La selezione non è casuale: devono essere incluse tutte le famiglie per le quali siano stati ricevuti, nei 12 mesi precedenti, elementi indicativi di una possibile deviazione dei valori di CO2; le ulteriori famiglie sono individuate sulla base di una valutazione del rischio elaborata dalla Commissione. Quest’ultima pubblica ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione metodologica e un elenco delle famiglie con il rischio più elevato.

Tipi di prova e numero di veicoli

Per ciascuna famiglia selezionata l’autorità deve effettuare almeno una delle tre tipologie di prova previste: dinamometro a rulli, resistenza all’avanzamento e verifiche delle strategie artificiali. Il regolamento impone una ripartizione minima del campione: 75% delle famiglie per il dinamometro a rulli, 50% per la resistenza all’avanzamento e 25% per le strategie artificiali. Il numero di veicoli per famiglia è da 3 a 10 per le prime due prove e almeno 1 per la terza, con possibilità di integrare nel metodo statistico anche risultati ottenuti da altri soggetti qualificati, purché l’autorità ne sia informata e riceva tempestivamente i dati.

Criteri per la scelta dei veicoli

I veicoli devono, di regola, avere tra 3.000 e 40.000 km e non più di due anni dalla prima immatricolazione. Se non si raggiunge un numero sufficiente di veicoli idonei, la soglia può essere estesa fino a 100.000 km e a cinque anni di età. L’allegato II contiene una lista di controllo molto dettagliata, volta a verificare il corretto stato di manutenzione, l’assenza di usi impropri, riparazioni o modifiche non autorizzate e la presenza delle configurazioni originarie rilevanti ai fini della prova.

Prova del dinamometro a rulli

L’articolo 6 prescrive che il carico del banco prova sia impostato in base ai coefficienti di resistenza all’avanzamento e alla massa di prova risultanti dal certificato di conformità. Il carburante utilizzato è quello di riferimento del regolamento ONU n. 154, con regole specifiche per alcuni veicoli a doppia alimentazione e policarburante. Per i veicoli OVC-HEV la valutazione riguarda la sola modalità charge-sustaining, mentre in parallelo devono essere raccolti dati relativi alla modalità charge-depleting e all’autonomia elettrica equivalente.

Calcolo dei risultati e valutazione statistica

Per ciascun veicolo vengono calcolati il risultato individuale, il CO2 ratio e, se necessario, i fattori di correzione previsti dalla procedura WLTP. L’autorità utilizza quindi il metodo statistico dell’allegato I per stabilire se la famiglia presenti o meno una deviazione. Se la famiglia non supera la verifica, viene calcolata l’entità della deviazione, che serve poi come base per le correzioni a livello di famiglia e, in via riflessa, a livello di costruttore.

Prova di resistenza all’avanzamento

La prova di resistenza all’avanzamento è disciplinata dagli articoli 9, 10 e 11. Il veicolo deve essere predisposto in modo rappresentativo: serbatoio quasi pieno, massa addizionale, configurazione standard, pneumatici conformi e, se necessario, correzione del coefficiente f0. Il regolamento ammette diversi metodi di misurazione; se non è stato usato il metodo di interpolazione, il calcolo avviene secondo l’allegato IV. Anche qui il risultato individuale è espresso come CO2 ratio e sottoposto a valutazione statistica con le regole dell’allegato I.

Verifica delle strategie artificiali

Per le strategie artificiali il regolamento prevede prove comparative tra condizioni diverse: dinamometro a rulli, dinamometro con ordine alterato delle fasi o altre prove equivalenti, prova su strada delle emissioni reali e nuova prova su dinamometro per replicare quella su strada. Le strategie artificiali sono definite in modo ampio come software, logica di controllo, hardware o componenti che riducono artificialmente i valori di emissioni o consumi nelle prove di omologazione, senza attivarsi sistematicamente in servizio, salvo obblighi di legge o esigenze di sicurezza e protezione del veicolo. Se non è possibile quantificare la deviazione, il regolamento fissa un valore convenzionale pari al 10% del valore del veicolo High, con minimo 14 g/km.

Verbali, comunicazione dei dati e conclusioni

L’autorità deve redigere verbali completi, comprensivi delle informazioni sul tipo di prova, le condizioni, i singoli risultati, la valutazione statistica e, se del caso, l’entità della deviazione. Entro 20 giorni lavorativi dalla fine delle prove il verbale deve essere trasmesso al costruttore e caricato in forma criptata su un server della Commissione con i dati tecnici elencati nell’allegato V. Il costruttore, se contesta l’esito, dispone di 20 giorni lavorativi per produrre dati contrari; l’autorità deve quindi concludere il procedimento e notificare la conclusione entro 40 giorni lavorativi dalla contestazione o dalla sua mancata presentazione.

Effetti sulle emissioni medie del costruttore

Se viene accertata una deviazione, la Commissione applica l’entità della deviazione al calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631. L’effetto è sia prospettico sia retroattivo: la correzione vale per l’anno della conclusione e per gli anni successivi, nonché per i dieci anni civili precedenti, con limite minimo al 2021. Il regolamento prevede quindi un impatto diretto sulle prestazioni di conformità del costruttore nel sistema europeo di target CO2.

Riesame e applicazione temporale

Entro la fine del 2026 la Commissione deve riesaminare l’opportunità di aumentare il numero minimo di famiglie da selezionare ogni anno, tenendo conto del volume complessivo delle omologazioni, del numero di veicoli testati per famiglia e della capacità degli impianti di prova. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e esclusioni

L’articolo 1 stabilisce le procedure per verificare che i valori di emissioni di CO2 e consumo di carburante indicati nei certificati di conformità corrispondano ai valori dei veicoli in servizio e per verificare l’eventuale presenza di strategie a bordo o relative al veicolo volte a migliorare artificialmente le prestazioni nelle prove di omologazione. Il regolamento disciplina anche la segnalazione delle deviazioni e il loro impatto sul calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore. Sono esclusi i veicoli esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2 e i costruttori di dimensioni inferiori alla soglia di 1.000 veicoli annui indicata nel testo.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2017/1151, del regolamento (UE) 2019/631, del regolamento ONU n. 154 e del regolamento delegato (UE) 2023/2867. Introduce inoltre nozioni autonome, tra cui: deviazione dei valori delle emissioni di CO2, prova del dinamometro a rulli, prova di resistenza all’avanzamento, prova delle strategie artificiali e veicolo High della famiglia di verifica in servizio.

Selezione delle famiglie da sottoporre a verifica

L’articolo 3 prevede che ogni anno l’autorità di rilascio dell’omologazione selezioni almeno il 2% del totale delle famiglie di verifica in servizio per le quali ha rilasciato omologazioni per le emissioni nei tre anni civili precedenti. Devono essere incluse tutte le famiglie per le quali, nei 12 mesi precedenti, siano stati ricevuti dati indicanti una possibile deviazione dei valori di CO2; ulteriori famiglie sono selezionate sulla base della valutazione del rischio effettuata dalla Commissione. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione sulla metodologia usata e sui risultati della valutazione, con elenco delle famiglie a rischio più elevato.

Tipi di prova e numerosità minima

L’articolo 4 stabilisce che, per ciascuna famiglia selezionata, l’autorità effettui almeno una delle tre prove previste: prova del dinamometro a rulli per almeno il 75% delle famiglie, prova di resistenza all’avanzamento per almeno il 50% delle famiglie (salvo quelle con metodo predefinito di calcolo già applicato in omologazione) e prova delle strategie artificiali per almeno il 25% delle famiglie. Per le prove di dinamometro e di resistenza all’avanzamento occorrono da 3 a 10 veicoli per famiglia; per le strategie artificiali almeno un veicolo. È possibile computare anche risultati di prove effettuate da Commissione, altre autorità, vigilanza del mercato o terzi qualificati, se l’autorità è informata in tempo per osservarle e riceve i risultati entro 5 giorni.

Criteri di selezione dei singoli veicoli

L’articolo 5 richiede che i veicoli abbiano, al momento della selezione, un chilometraggio tra 3.000 e 40.000 km e un’età non superiore a due anni dalla prima immatricolazione. In deroga, se non è possibile reperire un numero sufficiente di veicoli idonei, possono essere selezionati veicoli con chilometraggio fino a 100.000 km e con età fino a cinque anni. La lista di controllo dell’allegato II serve a verificare che lo stato del veicolo sia rappresentativo di una manutenzione e di un uso adeguati.

Prova del dinamometro a rulli: condizioni e calcolo

L’articolo 6 prescrive che il carico del dinamometro sia impostato in base ai coefficienti f0, f1, f2 e alla massa di prova del certificato di conformità; il carburante di prova è quello di riferimento del regolamento ONU n. 154, con regole specifiche per bi-fuel e E85. L’articolo 7 disciplina il calcolo del risultato del singolo veicolo: per i veicoli non OVC-HEV si calcola il rapporto tra le emissioni misurate in verifica e quelle del certificato; per gli OVC-HEV si considera la sola modalità charge-sustaining, raccogliendo anche dati sulla modalità charge-depleting, sull’autonomia elettrica equivalente e sul deterioramento della batteria. Devono inoltre essere letti e verbali i dati OBFCM e il valore fuel_consumedWLTP.

Valutazione statistica e deviazione per la prova del dinamometro

L’articolo 8 prevede che l’autorità valuti statisticamente i risultati dei singoli veicoli secondo il metodo dell’allegato I per stabilire se vi sia deviazione dei valori di CO2 della famiglia. Se la famiglia non supera la valutazione, la deviazione è calcolata con una formula basata sul valore dichiarato del veicolo High e sulla media dei CO2 ratio; per gli OVC-HEV si usa il valore in modalità charge-sustaining del veicolo High.

Prova di resistenza all’avanzamento: condizioni e calcolo

L’articolo 9 consente l’uso di uno dei metodi di misurazione dell’allegato B4 del regolamento ONU n. 154. Il veicolo deve essere configurato in modo rappresentativo, con eventuali equipaggiamenti supplementari rimossi, serbatoi almeno al 90%, massa addizionale di 100 kg e massa rappresentativa del carico; è prevista attenzione a pneumatici, assetto e dispositivi aerodinamici mobili. L’articolo 10 definisce il calcolo di CO2 in-service verification e del CO2 ratio, con regole particolari per OVC-HEV e con la possibilità di usare, se necessario, un metodo alternativo dell’allegato IV.

Valutazione statistica della resistenza all’avanzamento

L’articolo 11 replica la logica statistica dell’articolo 8: i risultati sono valutati secondo l’allegato I per verificare se la famiglia presenti una deviazione. Se la famiglia non supera la valutazione, la deviazione è determinata tramite formula che utilizza il valore dichiarato del veicolo High e la media dei CO2 ratio.

Verifica delle strategie artificiali

L’articolo 12 prevede un pacchetto di prove, tra cui prova del dinamometro a rulli, prova del dinamometro con ordine diverso delle fasi o altra prova equivalente, prova su strada delle emissioni di guida reali e una prova del dinamometro volta a replicare la prova su strada. L’articolo 13 definisce il metodo di valutazione comparativa dei risultati e la nozione di strategie artificiali come software, logica di controllo, hardware o componente che riduce artificialmente emissioni o consumi nelle prove di omologazione ma non si attiva sistematicamente in servizio, salvo obblighi di legge o esigenze di protezione del veicolo. Se emerge un alto rischio, l’autorità svolge prove supplementari; se non è possibile quantificare la deviazione, questa è fissata al 10% del valore del veicolo High, con minimo 14 g/km.

Verbali di prova e trasmissione dei dati

L’articolo 14 impone che i verbali contengano tipo di prova, lista di controllo, condizioni, risultati dei singoli veicoli, valutazione statistica, eventuale entità della deviazione e, per le strategie artificiali, i criteri di valutazione. Entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove il verbale va messo a disposizione del costruttore e caricato in formato criptato su un server della Commissione insieme ai dati tecnici indicati nell’allegato V; i dati non sono pubblici.

Conclusioni dell’autorità e diritto di replica del costruttore

L’articolo 15 prevede che, se non vi sono deviazioni, ciò sia formalizzato in una conclusione allegata al verbale. Se invece emerge una deviazione, il costruttore può contestare entro 20 giorni lavorativi presentando dati contrari; in mancanza di risposta si considera accettato il risultato. L’autorità deve quindi concludere se vi sia mancata corrispondenza o presenza di strategie artificiali e trasmettere la conclusione al costruttore e alla Commissione entro 40 giorni lavorativi dall’informazione iniziale. Ogni anno, entro il 1° marzo, pubblica una sintesi delle verifiche e delle conclusioni secondo il modello dell’allegato VI.

Correzione delle emissioni medie del costruttore

L’articolo 16 stabilisce che, in caso di conclusione di non corrispondenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), la Commissione applichi l’entità della deviazione al calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore per l’anno di pubblicazione della conclusione e per gli anni successivi. La correzione si estende anche ai dieci anni civili precedenti, ma non oltre il 2021, e comporta l’adeguamento degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/631.

Riesame e entrata in vigore

L’articolo 17 impone alla Commissione di riesaminare entro la fine del 2026 l’opportunità di aumentare il numero minimo di famiglie da selezionare annualmente, tenendo conto del numero di famiglie omologate, del numero di veicoli testati per famiglia e della disponibilità degli impianti di prova. L’articolo 18 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieemissioni di co2omologazione dei veicolivigilanza del mercatotrasportiambiente

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