Cassazione Penale, Sentenza n. 13309/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Vallo della Lucania per detenzione illegale di una pistola Beretta completa di caricatore, regolarmente denunciata e di proprietà del padre. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato: (1) la motivazione della responsabilità e la qualificazione dei fatti sostenendo che i giudici avrebbero errato sul tempo dell'ultima visita del padre e non avrebbero provato la consapevolezza della detenzione dell'arma; (2) che, trattandosi di arma regolarmente denunciata dal padre, la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 697 c.p. e consentire l'ammissione all'oblazione ex art. 162-bis c.p.; (3) errore nella determinazione della pena e mancata applicazione dell'art. 14 della L. 497/1974 (riduzioni previste per le armi comuni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Motivazioni principali: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la ritenuta consapevolezza del ricorrente, basandosi sulle ammissioni rese dallo stesso in diverse occasioni; la qualificazione come detenzione abusiva di arma comune da sparo è corretta in base alla giurisprudenza consolidata che ritiene irrilevante il titolo di acquisto se il detentore non effettua la denuncia alla competente autorità; perciò la richiesta di oblazione è inammissibile; la determinazione della pena è stata correttamente eseguita tenendo conto della specifica disciplina delle armi comuni (riduzione per relationem prevista dalla normativa) e applicando poi le attenuanti generiche riconosciute. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 17 luglio 1967, n. 895 (art. 2 e art. 7)
La Corte ha ritenuto che la detenzione abusiva di arma comune da sparo è punibile indipendentemente dal titolo di acquisto e che l'art. 7 configura una fattispecie autonoma; la pena per le armi comuni si determina per relationem con una diminuzione fissa rispetto alle armi da guerra.
Legge 11 maggio 1974, n. 497 (art. 14, art. 10)
Ha modificato la disciplina sanzionatoria delle armi; l'art. 14 non introduce un'attenuante ma disciplina la diversa entità della pena per le armi comuni rispetto alle armi da guerra, rilevante per la corretta quantificazione della pena.
Codice penale (art. 697)
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione; la Corte ha escluso l'applicabilità perché, dati gli elementi probatori e la consapevolezza del detentore, i fatti rientrano nella detenzione abusiva e non nella fattispecie suggerita dall'art. 697.
Codice penale (art. 162-bis)
Norma sull'oblazione: la Corte ha ritenuto che la richiesta di oblazione non poteva essere accolta alla luce della qualificazione di detenzione abusiva e della prova della consapevolezza del ricorrente.
Codice di procedura penale (art. 606, lett. e))
Limita il sindacato della Cassazione alle questioni di legittimità e alla verifica della completezza e logicità della motivazione dei giudici di merito; è preclusa la rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La mera registrazione o denuncia dell'arma a nome di un terzo (es. il padre) non esclude la responsabilità penale del soggetto che detiene materialmente l'arma: è determinante la consapevolezza e la disponibilità materiale.
- Se il detentore, pur non essendo il denunciato del bene, ha consapevolezza della presenza dell'arma e non la denuncia alle autorità, può configurarsi il delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo.
- L'oblazione ex art. 162-bis c.p. non è ammissibile quando la fattispecie sia qualificata come detenzione abusiva e sussista prova della consapevolezza della detenzione da parte dell'imputato.
- In materia di armi, la distinzione normativa tra armi da guerra e armi comuni è essenziale: le pene per le armi comuni sono autonome e determinate per relationem con riduzioni stabilite dalla legge; ciò incide sul calcolo della pena base prima delle eventuali attenuanti.
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione del merito probatorio: i ricorsi che mirano a una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili o infondati salvo vizio motivazionale grave che comporti omessa o illogica valutazione.
- Le ammissioni del ricorrente rese in sede di perquisizione, convalida o esame hanno forte rilevanza probatoria e possono essere decisive per la dimostrazione della consapevolezza della detenzione.
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