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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32886/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia, ha escluso la recidiva qualificata, rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011, relativo all'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali intervenute negli anni 2018 e 2019. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011 e all'art. 5 c.p., sostenendo che il basso livello di scolarizzazione e l'esercizio delle operazioni nell'ambito della propria attività imprenditoriale avrebbero determinato un'ignoranza incolpevole della rilevanza penale dell'omessa comunicazione, anche perché tale prescrizione non sarebbe stata specificamente indicata nel decreto di applicazione della misura di prevenzione. Con il secondo motivo ha contestato l'effettiva offensività della condotta, rilevando che i contratti di compravendita e i passaggi di proprietà delle autovetture erano stati regolarmente registrati e comunicati agli organi competenti. Con il terzo motivo ha denunciato la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che le operazioni rientravano nella fisiologica attività imprenditoriale e non avevano prodotto concreto pericolo od offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e manifestamente infondato il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso che ricorressero condizioni idonee a rendere inevitabile l'errore sull'applicazione della legge penale, valorizzando l'attività imprenditoriale esercitata dall'imputato e l'identificazione tra il suo patrimonio e quello della ditta individuale. Ha inoltre ritenuto irrilevante la regolare registrazione dei passaggi di proprietà, poiché la comunicazione prevista dalla disciplina delle misure di prevenzione è diretta a consentire all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di controllare la consistenza e le variazioni patrimoniali dei soggetti sottoposti alla misura, anche quando le operazioni risultino formalmente regolari. Quanto all'art. 131-bis c.p., la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata, avendo considerato le modalità complessive della condotta, protratta per due annualità, e l'entità complessiva delle somme non comunicate.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011

    La norma incrimina l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; l'obbligo conserva rilievo anche quando le operazioni siano formalmente regolari e registrate, perché serve a consentire i controlli sulla consistenza e sulle variazioni del patrimonio.

  • art. 5 c.p.

    La Corte esclude, nel caso concreto, l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale, valorizzando l'attività imprenditoriale dell'imputato e l'assenza di elementi idonei a configurare un'ignoranza incolpevole.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base delle modalità complessive della condotta, riferita a due diverse annualità, e dell'entità totale delle variazioni patrimoniali non comunicate.

Massime di principio

  • L'ignoranza della rilevanza penale dell'omessa comunicazione degli incrementi o delle variazioni patrimoniali non è inevitabile quando il soggetto sottoposto a misura di prevenzione eserciti un'attività imprenditoriale e non emergano circostanze concrete idonee a rendere incolpevole l'errore sulla legge penale.
  • L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali ha la funzione di consentire agli organi competenti il controllo sulla consistenza e sulle variazioni del patrimonio del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; pertanto, la regolare registrazione dei contratti e dei passaggi di proprietà non esclude l'offensività della mancata comunicazione.
  • Ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, possono assumere rilievo unitariamente le modalità complessive della condotta, la sua reiterazione in più annualità e l'entità complessiva delle somme o delle variazioni patrimoniali non comunicate.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la motivazione sulla particolare tenuità del fatto quando la decisione di merito abbia considerato gli elementi rilevanti e risulti congrua, conforme alla legge e priva di vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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