Sentenza n. 14014/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso per n. 1188 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato, indetto il 29.9.2022; - del verbale di non idoneità della commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici del 14.2.2023; - degli atti presupposti e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato e verbale di non idoneità psicofisica fondato sulla presenza di tatuaggi visibili con l'uniforme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psicofisica e la conseguente esclusione dal concorso per 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato. Il verbale rilevava numerosi tatuaggi, localizzati sugli arti superiori e inferiori, visibili su parti del corpo non coperte dall'uniforme, ai sensi dell'art. 3, comma 2, e della Tabella 1, punto 2, lett. b), del d.m. n. 198/2003, nonché dell'art. 3, comma 7-quinquies, del d.lgs. n. 95/2017. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento, falsa rappresentazione della realtà, sviamento, difetto e incompletezza dell'istruttoria e della motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe valutato dimensioni, soggetto e posizione dei tatuaggi, né il loro carattere deturpante o contrario al decoro istituzionale. Ha inoltre dedotto irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, evidenziando di essersi sottoposta a trattamenti laser per la rimozione dei tatuaggi, destinati, secondo la sua prospettazione, a essere completamente eliminati con ulteriori applicazioni. In via subordinata ha chiesto l'indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 o il risarcimento del danno da perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il bando distingueva tra tatuaggi visibili con l'uniforme, causa immediata di esclusione, e tatuaggi deturpanti o indicativi di alterazioni psicologiche o comunque non conformi al decoro della funzione, rispetto ai quali occorre una diversa valutazione. Nel caso esaminato, tuttavia, i tatuaggi erano visibili su parti del corpo non coperte dalla divisa estiva; tale circostanza integra un mero accertamento tecnico, privo di margini di discrezionalità e non richiede valutazioni sull'entità, sul soggetto rappresentato, sul decoro o sull'immagine dell'amministrazione. La documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti ha confermato la presenza di numerosi tatuaggi ben visibili sugli arti superiori e inferiori. L'avvio di un trattamento laser non rileva, poiché il candidato deve dimostrare che, al momento della visita, la rimozione fosse ultimata e che la percepibilità visiva del tatuaggio fosse integralmente eliminata; la successiva o ancora in corso rimozione è irrilevante in applicazione dei principi tempus regit actum e par condicio tra i candidati. Non è stata ritenuta rilevante neppure la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativa a tatuaggi visibili soltanto indossando la gonna, poiché i tatuaggi della ricorrente risultavano visibili anche con la divisa estiva. È stata respinta anche la domanda di indennizzo, perché non ricorreva un'ipotesi di revoca, e la domanda risarcitoria, in quanto conseguente a un provvedimento ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 12, comma 6, del bando di concorso
Il bando distingue tra tatuaggi visibili con l'uniforme, che determinano l'immediata esclusione, e tatuaggi deturpanti o indicativi di alterazioni psicologiche o non conformi al decoro, che richiedono una diversa valutazione.
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
La presenza di tatuaggi visibili su parti del corpo non coperte dall'uniforme costituisce causa di non idoneità psicofisica.
Tabella 1, punto 2, lett. b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
La disposizione è stata applicata quale base normativa del giudizio di non idoneità per tatuaggi visibili con l'uniforme.
art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95
È richiamato nel verbale di non idoneità quale ulteriore fondamento normativo del requisito psicofisico.
art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241
L'indennizzo previsto per la revoca non è applicabile quando l'atto contestato non costituisce una revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nei concorsi per l'accesso alla Polizia di Stato, la presenza di tatuaggi visibili su parti del corpo non coperte dall'uniforme integra una causa di esclusione fondata su un mero accertamento tecnico, senza che la commissione debba valutare l'entità, il soggetto rappresentato, il carattere deturpante o l'incidenza sul decoro istituzionale.
- La verifica della visibilità del tatuaggio deve essere compiuta con riferimento alle uniformi utilizzate o utilizzabili nel servizio, comprese quelle estive e la maglietta a maniche corte prevista dalle specifiche tecniche del concorso.
- L'inizio o il parziale svolgimento di trattamenti laser per la rimozione dei tatuaggi non è sufficiente a integrare il requisito psicofisico: il candidato deve dimostrare che, al momento della visita, la procedura fosse ultimata e che fosse integralmente eliminata la percepibilità visiva del tatuaggio.
- Gli accertamenti psicofisici concorsuali devono essere valutati secondo il principio tempus regit actum e sono, di regola, irripetibili; fatti sopravvenuti, come la successiva rimozione dei tatuaggi, non possono essere valorizzati senza violare la par condicio e l'imparzialità della procedura concorsuale.
- L'indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 presuppone l'esercizio del potere di revoca e non è applicabile alla contestazione di un giudizio di non idoneità concorsuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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