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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12875/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto il rispetto delle distanze legali tra costruzioni. Un proprietario confinante aveva chiesto l’accertamento della violazione delle distanze per due portici con terrazzi realizzati sul fabbricato della vicina, con domanda di arretramento o abbattimento delle opere e risarcimento del danno. La convenuta aveva sostenuto che l’edificio fosse stato legittimamente edificato in origine e che gli interventi del 1997 consistessero in una mera ristrutturazione, senza aumento di sagoma, superficie o volumetria, dunque senza nuova costruzione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva riformato solo in parte, limitando l’ordine di arretramento alla terrazza ampliata nel 1997 e confermando il resto. In cassazione la proprietaria soccombente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la CTU e altri documenti che, secondo la ricorrente, dimostravano la preesistenza della terrazza e l’assenza di ampliamento; 2) ulteriore omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale ricostruito erroneamente lo stato dei luoghi e valorizzato fotografie non pertinenti, ignorando quelle storiche e i rilievi tecnici; 3) violazione/falsa applicazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968, poiché la ricostruzione della terrazza non avrebbe determinato un’opera nuova né creato intercapedini assoggettabili alla disciplina sulle distanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, in presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.; inoltre ha chiarito che la censura sulla CTU e sui documenti non integra un fatto storico omesso, ma una critica alla valutazione delle prove. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l’ampliamento di una terrazza, se idoneo a estendere la consistenza del fabbricato, rileva ai fini delle distanze legali e può essere assimilato a costruzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario; non è utilizzabile per censurare la valutazione di consulenze tecniche o di meri argomenti difensivi.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della causa.

  • art. 54, secondo comma, d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    La disciplina del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. si applica ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o citazione notificata dal giorno 11 settembre 2012.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La distanza di 10 metri opera per le nuove opere rilevanti come costruzioni; le sporgenze che ampliano la consistenza del fabbricato, come terrazze o balconi di apprezzabile profondità e ampiezza, possono essere computate nelle distanze.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutarne l’orientamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che ne abbia fatto richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo fondato sull’omesso esame di fatti decisivi non può trasformarsi in una critica alla valutazione delle prove o alla preferenza accordata dal giudice di merito a un diverso materiale istruttorio.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo accertamento fattuale essenziale, anche se la sentenza d’appello aggiunge argomenti ulteriori.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è, di per sé, un "fatto storico" omesso, sicché la doglianza sulla sua mancata adesione o sulla sua errata lettura non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.
  • In tema di distanze legali, le terrazze e i balconi non sono esclusi in astratto dal computo: se per dimensioni e funzione ampliano la consistenza del fabbricato, possono essere considerati corpo di fabbrica e assumere rilievo ai fini delle distanze.
  • L’ampliamento di un manufatto preesistente rende applicabile la disciplina sulle distanze vigente al momento dell’intervento, mentre la mera ristrutturazione senza incremento di sagoma, superficie o volumetria non determina, da sola, nuova costruzione rilevante.
  • Sotto la veste della violazione di legge non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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