Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04431/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, del decreto regionale di compatibilità ambientale relativo a un progetto di adeguamento delle aree golenali di un torrente in alcuni comuni lombardi, promosso da AIPO per finalità di prevenzione delle esondazioni. La ricorrente contestava la legittimità della VIA e della sentenza del TSAP con nove motivi: i primi otto denunciavano, sotto vari profili, violazione di norme europee, del codice dell'ambiente, della legge sul procedimento amministrativo, di norme processuali e del r.d. sulle acque pubbliche, lamentando carenze istruttorie e motivazionali nella valutazione di impatto ambientale, omissione del censimento degli effetti sul compendio Abbazia-Valle dei Mulini, mancato apprezzamento dei vincoli paesaggistici e culturali, omessa comparazione con soluzioni alternative e con l'opzione zero, sottovalutazione dell'inutilità delle opere e degli impatti in fase di cantiere ed esercizio, nonché insufficiente descrizione delle misure di mitigazione. Il nono motivo censurava la declaratoria di inammissibilità e irricevibilità dei motivi aggiunti nel giudizio davanti al TSAP. La ricorrente sosteneva anche la nullità per motivazione apparente e l'omessa pronuncia su varie censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi otto motivi inammissibili o comunque infondati perché generici, incentrati su una rivalutazione del merito e della discrezionalità tecnica e amministrativa della valutazione di impatto ambientale, non consentita nel giudizio di legittimità contro le decisioni del TSAP in materia di acque pubbliche. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, osservando che il TSAP aveva esposto le ragioni della decisione. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., anche perché il rimedio processuale nel rito acque è quello della rettificazione e il vizio di omessa pronuncia non riguarda le istanze istruttorie. Quanto al nono motivo, la Corte l'ha dichiarato inammissibile per mancata specifica correlazione alle rationes decidendi del TSAP e per difetto di specificità e autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lombardia e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 direttiva 2011/92/UE

    richiamato come parametro della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a fondare la cassazione

  • art. 4 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato a sostegno delle doglianze sulla VIA; la Corte rileva che le censure non confrontano il contenuto precettivo delle norme con la sentenza impugnata

  • art. 5 d.lgs. n. 152 del 2006

    comma 1 lettere c) e d); comma 1 lettera b)

    richiamato in relazione ai contenuti della VIA e della SIA; le doglianze sono state giudicate aspecifiche e tese a rivalutare il merito

  • art. 22 d.lgs. n. 152 del 2006

    comma 3 lettere c) e d); comma 3 lettera c); comma 3 lettere c) ed e)

    richiamato come norma sulla documentazione e sul procedimento VIA; non è stato ravvisato un errore di diritto nella sentenza del TSAP

  • allegato IV parte II d.lgs. n. 152 del 2006

    evocato per i contenuti della relazione ambientale; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità delle censure

  • allegato VII parte II d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato per il contenuto dello studio di impatto ambientale e delle informazioni da fornire; le doglianze sono dichiarate non scrutinabili come violazioni di legge specificamente argomentate

  • art. 2 d.lgs. n. 42 del 2004

    evocato in relazione ai profili paesaggistici e culturali del compendio; la Corte richiama la valutazione già fatta dal TSAP sul vincolo esistente

  • L. n. 241 del 1990

    artt. 1, 3, 6, 10, 13, 18

    richiamata a sostegno delle censure sul procedimento amministrativo; la Corte evidenzia che le doglianze non colgono specifiche violazioni di legge ma contestano il merito dell'istruttoria

  • art. 4 TUE

    richiamato insieme alle norme interne e UE sulla VIA; non è stato accolto alcun motivo fondato su tale parametro

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte afferma che le censure di omessa pronuncia sono inammissibili, anche perché il vizio non riguarda le istanze istruttorie e opera il limite del rito acque

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e non apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle doglianze sulla motivazione; la Corte ne esclude la violazione

  • art. 208 r.d. n. 1775 del 1933

    norma centrale del rito davanti al TSAP; la Corte ribadisce che nel giudizio sulle acque pubbliche il ricorso per cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del progetto o della VIA

  • art. 143 r.d. n. 1775 del 1933

    individua la materia devoluta al TSAP e il relativo controllo di legittimità in cassazione

  • art. 204 r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato per il limite alle censure ex art. 112 c.p.c. e per il rimedio della rettificazione

  • art. 517 c.p.c. 1865

    richiamato come rimedio di rettificazione nel rito acque

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dichiarare generico e non autosufficiente il nono motivo

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per il difetto di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    la Corte osserva che i motivi, pur formalmente incardinati su tali vizi, mirano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale nel giudizio di cassazione

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato come disciplina transitoria del rito applicabile

  • art. 1, comma 2, lett. g), direttiva 2011/92/UE

    richiamato nel nono motivo come parametro della disciplina VIA, senza esito favorevole

  • art. 5 direttiva 2011/92/UE

    § 1 lettere b), c), d), f)

    richiamato a sostegno delle doglianze sui contenuti della valutazione e della documentazione ambientale, ma non ritenuto violato in modo specifico

  • art. 8-bis direttiva 2011/92/UE

    richiamato in relazione alle prescrizioni e alla fase successiva alla realizzazione dell'opera

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito della compatibilità ambientale o in una sostituzione del giudizio tecnico-amministrativo espresso dall'amministrazione.
  • Le censure di violazione di legge devono confrontarsi in modo specifico con il contenuto precettivo delle norme invocate e con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera elencazione di disposizioni asseritamente violate è inammissibile.
  • Non è deducibile come omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ciò che riguarda istanze istruttorie o doglianze che non richiedono una statuizione di accoglimento o rigetto; nel rito sulle acque opera inoltre il limite speciale previsto dalla normativa di settore.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione, consentendo di comprenderne il percorso logico-giuridico.
  • I motivi aggiunti nel rito davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono ammissibili solo se collegati a sopravvenienze o ad atti conosciuti successivamente; non possono essere usati per introdurre censure che avrebbero dovuto essere svolte nel ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.