Sentenza del 05/05/2022 n. 14334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la sentenza di primo grado vincente per la contribuente, ritenendo che l'avviso di pagamento (fattura) prodromico alla cartella TARSU/TIA 2012 fosse stato regolarmente notificato e che le relative censure fossero tardive o inammissibili in considerazione di precedenti comunicazioni sulle superfici tassate. La ricorrente deduce sette motivi: omissione di integrazione del contraddittorio in ordine al concessionario (Equitalia Sud), erronea valutazione dell'esistenza e della notifica dell'atto prodromico e della relatività dell'impugnazione, invalidità formale della relata di notifica, ammissione in appello di nuove eccezioni e documenti (violazione D.Lgs. 546/1992 art.57 e 58), mancato esame di precedenti decisioni giudicate e infine errata applicazione di norme sulla iscrizione a ruolo e sulla liquidazione basata sul ruolo dell'anno precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti e sette i motivi: 1) non sussisteva alcun litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione e la mancata partecipazione di Equitalia non ha leso il diritto di difesa; 2) il Comune aveva effettivamente censurato in appello la mancata ricezione dell'atto prodromico indicando la consegna all'amministratore, dunque la questione della notifica era stata affrontata; 3) le censure sulla relata di notifica non avevano efficacia perché la CTR aveva fondato la decisione sia sulla ritualità della notifica a mani sia sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo (la cartella richiamava espressamente la fattura); 4) la possibile nullità della notifica è suscettibile di sanatoria ex art.156 c.p.c. quando non emergano nuove difese nel merito precluse dalla mancata tempestiva conoscenza; 5) l'ammissione di documenti nuovi in appello è consentita dall'art.58 del D.Lgs. 546/1992; 6) le doglianze fondate su presunti precedenti giudicati esterni erano inammissibili per carenza di specificità e mancata trascrizione/produzione; 7) non v'era applicazione diversa delle norme sulla iscrizione a ruolo e le doglianze tardive sollevate in memoria ex art.378 c.p.c. erano inammissibili. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite (Euro 7.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% forfettario e accessori), e rilevata la possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 100, 102, 127, 137, 148, 175, 2909 c.c. citato tra norme rilevanti, artt. 331, 324, 366, 378 c.p.c.
Uso delle norme processuali per valutare litisconsorzio, contraddittorio, termini di impugnazione, ammissibilità dei motivi di cassazione e la possibilità di sanatoria della notifica (art.156 c.p.c. richiamato in motivazione).
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 57, art. 58, comma 2
In materia di processo tributario è consentita la produzione in appello di prove documentali (anche se preesistenti) e i limiti all'introduzione di nuove eccezioni sono valutati alla luce di tale disposizione.
D.Lgs. n. 507 del 1993
art. 73 comma 1 e art.72 comma 1 citati nella discussione
Richiamate nelle doglianze della ricorrente circa la possibilità di iscrivere a ruolo tributi calcolati sul ruolo precedente; la Corte ha escluso applicazione difforme nel caso in esame.
Legge n. 265 del 1999
Citata dalla ricorrente nel settimo motivo; non è stata ritenuta applicata diversamente dalla CTR.
Legge n. 890 del 1982
Richiamata nella doglianza, senza effetto sulla decisione della Corte.
D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ove dovuto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
richiami a sentenze: Cass. nn. 10019/2018, 10528/2017, 26373/2008 (Sezioni Unite), 18410/2009, 12515/2018, 6826/2010, 2723/2010, 19145/2016, 2770/2021, 17921/2021, 8927/2018, 15737/2017, 2617/2015, SU n.7931/2013, 4293/2016, 22753/2011
Consolidata giurisprudenza che afferma: nessun litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario; possibilità di sanatoria della nullità della notifica dell'atto prodromico quando non emergono nuove difese precluse; necessità di specificità e produzione dei precedenti invocati per equivocare il giudicato esterno; principio di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Codice civile
art. 2909 c.c. citato nei motivi
Riferimenti sulla prova e sulla produzione di atti probatori, richiamati nella discussione sulla presunta esistenza di atti prodromici o giudicati esterni.
Massime di principio
- La mancata partecipazione dell'agente della riscossione al processo non impedisce al giudice di valutare la legittimità dell'atto impositivo: non sussiste, in linea generale, un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario quando il contribuente impugna la cartella esattoriale.
- Se la decisione è sorretta da più ragioni autonome (es. ritualità della notifica e contestuale sanatoria per raggiungimento dello scopo), il contribuente deve impugnare tutte le ratio significative; l'omessa censura di una di esse rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.
- La nullità della notifica dell'atto prodromico (es. avviso di accertamento/fattura) può essere sanata ai sensi dell'art.156 c.p.c. qualora il contribuente non abbia allegato nuove difese nel merito rimaste precluse dalla mancata conoscenza dell'atto; in tal caso la cartella che richiama l'atto prodromico può giustificare la validità dell'azione esecutiva.
- Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado (D.Lgs. 546/1992 art.58), per cui la produzione di nuova documentazione in appello non è di per sé illegittima.
- Le censure in cassazione fondate su presunti precedenti giudicati esterni richiedono specificità e allegazione/trascrizione degli atti in grado di dimostrare il giudicato; l'assenza di questi elementi rende il motivo inammissibile.
- Le doglianze sollevate tardivamente (ad es. solo in memoria ex art.378 c.p.c.) sono in genere inammissibili; le questioni rilevabili devono essere tempestivamente dedotte nel corso del giudizio di merito.
- Il principio della ragionevole durata del processo impone ai giudici di evitare inutili ripetizioni di giudizi quando non sussista un effettivo pregiudizio al diritto di difesa da parte dei litisconsorti non chiamati in causa.
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