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Sentenza

Sentenza n. 793/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ed estrarre copia della documentazione richiesta al Comune di Alghero - Comando Polizia Locale, con istanza PEC del 13.12.2025, acquisita al prot. n. 0111257/2025 del 15.12.2025, e contestuale impugnazione e annullamento per illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202600113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto, anche parziale, formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata al Comando di Polizia Locale del Comune di Alghero

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accedere ed estrarre copia della documentazione richiesta con istanza PEC del 13 dicembre 2025, nonché l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio, il Comune ha trasmesso soltanto il 9 maggio 2026, a ridosso dell'udienza camerale, una nota ufficiale contenente un riscontro informativo sui residui punti dell'istanza. La ricorrente ha ritenuto tale riscontro sufficiente a soddisfare il proprio interesse conoscitivo, pur rilevando che l'amministrazione non aveva prodotto tutta la documentazione richiesta e aveva dichiarato di non possedere il manuale d'uso dello strumento rilevatore e che il dispositivo non era mai stato sottoposto a taratura periodica. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna del Comune alle spese e alla liquidazione di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che il riscontro informativo trasmesso dal Comune aveva soddisfatto l'interesse conoscitivo della ricorrente. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva riscontrato l'istanza soltanto dopo la proposizione del ricorso e a ridosso dell'udienza. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché con rimborso del contributo unificato ove versato. È stata invece respinta l'ulteriore richiesta di condanna del Comune al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., non essendone ravvisati i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base dell'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse della parte ricorrente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    La richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata è stata respinta per difetto dei relativi presupposti, non ulteriormente specificati nella sentenza.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-rifiuto in materia di accesso, l'amministrazione fornisce un riscontro che soddisfa l'interesse conoscitivo concretamente perseguito dal ricorrente, anche se tale riscontro non comporta necessariamente l'integrale produzione di tutti i documenti originariamente richiesti.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l'amministrazione che soddisfa l'istanza di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere considerata soccombente virtuale e condannata alla rifusione delle spese processuali.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse all'accesso non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a.; tale richiesta richiede la sussistenza di specifici presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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